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Illegittimo il licenziamento del dipendente in caso di compartecipazione della Giunta comunale con funzioni dispositive e non additive

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Ad un dipendente comunale nell’anno 2010, condannato in via definitiva per disastro colposo e omicidio colposo plurimo e aggravato in relazione al crollo di una scuola comunale ed alla conseguente morte di ventotto persone, veniva irrogato il licenziamento senza preavviso per i medesimi fatti che ne avevano portato alla condanna penale. Il Tribunale di primo grado e la Corte di Appello ritenevano, tuttavia, il licenziamento illegittimo in quanto adottato comunque dalla Giunta Municipale, la quale non aveva alcun titolo ad intervenire nel procedimento disciplinare previsto dall’art. 55-bisD.Lgs. n. 165 del 2001, né tantomeno, ad imporre decisioni all’organo competente, in via esclusiva, ad adottare i provvedimenti disciplinari. A seguito di ricorso in Cassazione avverso la sentenza dei giudici di appello, i giudici di Piazza Cavour (sentenza n. 11632 del 2016) rinviavano la sentenza alla Corte di appello per una nuova valutazione, in quanto non ogni interferenza di organi esterni all’U.P.D. fosse da considerare giuridicamente rilevante, tale essendo solo quella integrante una decisiva – nel senso di sostitutiva e non meramente additiva – compartecipazione del soggetto estraneo all’adozione del provvedimento, con conseguente inammissibile sostanziale trasferimento della competenza deliberativa dall’organo competente ad un diverso organo, sicuramente non competente.
Anche in sede di rinvio al Corte di Appello, alla luce dei diversi atti del processo decisionale di irrogazione della sanzione, ha ritenuto che l’intervento della Giunta non fosse stato meramente additivo. Infatti, dalle espressioni utilizzate per la rimessione del provvedimento alla Giunta (espressioni quali “ove riterrà” ed “eventuale sanzione”) che non deponevano certo per una rimessione ai fini di una mera presa d’atto di un scelta già adottata ma per una devoluzione della stessa valutazione in ordine ad una scelta da adottarsi. In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie vi fosse stata una compartecipazione decisiva della Giunta in ordine alla comunicazione della sanzione del licenziamento integrante quella deviazione dallo schema procedurale rilevante ai fini della violazione delle regole in punto di individuazione dell’organo competente ad iniziare e concludere il procedimento disciplinare relativo alle sanzioni più gravi. Avverso la sentenza dei giudici di appello il comune ha predisposto ricorso per Cassazione evidenziando che la Corte di appello non avrebbe tenuto in alcuna considerazione circostanze decisive quali l’essere stata già adottata dall’U.P.D. la decisione di emettere il provvedimento di licenziamento prima dell’intervento della Giunta comunale, l’essere stata già espletata dall’U.P.D., prima dell’intervento della Giunta comunale, la valutazione in merito al requisito della gravità del delitto commesso in servizio. In merito alle indicazioni formulate dalla Cassazione nella fase rescindente la compartecipazione decisiva è solo quella sostitutiva e non quella meramente additiva e che nella specie la determina della Giunta si era solo aggiunta a quanto fino a quel momento posto in essere dall’Ufficio competente.
La conferma della sanzione espulsiva
Per i giudici di Piazza Cavour la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi stabiliti dal giudice di legittimità in occasione della remissione degli atti per una nuova valutazione dei fatti, esaminando in modo completo tutta la sequenza degli atti del procedimento disciplinare oltre che la portata dei singoli atti. In altri termini, i giudici di appello hanno ritenuto che la delibera di Giunta Comunale, lungi dal risultare del tutto neutra rispetto alla gestione del procedimento e degli atti adottati al suo interno o dall’avere valenza meramente additiva, avesse integrato una decisiva compartecipazione del soggetto estraneo al procedimento decisionale e così quella interferenza stigmatizzata da questa Corte di legittimità, tale da spostare illegittimamente la competenza deliberativa dall’organo competente ad un diverso organo, sicuramente non competente. Infatti, dall’esame degli atti delle espressioni in essi utilizzate (“ove riterrà” ed “eventuale sanzione” contenute nel verbale dei lavori dell’UPD, “dover disporre l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso” contenuta nella delibera di Giunta ed ancora “esecuzione della delibera giuntale” contenuta nella determinazione dirigenziale), ritenute significative di una valutazione discrezionale rimessa all’organo incompetente.
Il ricorso del Comune, pertanto, è stato rigettato.

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