Sotto soglia – principio di rotazione – invito al gestore uscente – eccezionalità – omessa motivazione – illegittimità – conseguenze – scorrimento della graduatoria (art.36 D.LGS. n. 50/2016)
Parte ricorrente lamenta la violazione dei principio di rotazione in quanto la gara è stata aggiudicata al gestore uscente senza che ricorresse alcuna delle ipotesi in cui è ammessa una deroga all’applicazione del predetto principio, così come individuate dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dalla giurisprudenza;– l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, al comma 1, così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, prevede che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”;
– l’appalto di cui si controverte è pacificamente sotto soglia e che la procedura oggetto di impugnazione non è aperta, bensì negoziata potendovi partecipare soltanto gli operatori economici iscritti nell’albo fornitori della Cassa Depositi e Prestiti che avevano ricevuto lettera d’invito;
pertanto, in relazione alla detta procedura opera il principio di carattere generale in virtù del quale va riconosciuta l’obbligatorietà del principio di rotazione per le gare di lavori, servizi e forniture negli appalti cd. “sotto soglia” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 05.03.2019 n. 1524; Consiglio di Stato, sez. V, 13.12.2017 n. 5854; Consiglio di Stato, sez. VI, 31.08.2017 n. 4125);
– il principio di rotazione, per espressa previsione normativa, deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da invitare a presentare le offerte e ’ trova fondamento nell’esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento e non invece – come ipotizzato dall’appellante – dalle modalità di affidamento, di tipo “aperto”, “ristretto” o “negoziato”), soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici attivi non è elevato;
– pertanto, per dissuadere le pratiche di affidamenti senza gara che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e per favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che, ove la procedura prescelta per il nuovo affidamento sia di tipo ristretto o negoziato, l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, V, 5.3.2019, n. 1524);
– conseguentemente ove la stazione appaltante intenda procedere all’invito del precedente affidatario e ove questi poi risulti aggiudicatario – come è avvenuto nel caso di specie – dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, si veda anche la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee-guida n. 4) (cfr. Cons. Stato, V, 5.3.2019, n. 1524);
– pertanto, nel caso di specie la stazione appaltante aveva due possibilità: non invitare il gestore uscente o, in caso contrario, motivare attentamente le ragioni per le quali riteneva di non poter invece prescindere dall’invito;
– la stazione appaltante, pur avendo optato per l’invito al gestore uscente, negli atti di gara non ha in alcun modo e in nessun punto esposto le ragioni per le quali riteneva di non poter prescindere dal predetto invito, tanto più considerato che quest’ultimo era stato rivolto a tutti i fornitori iscritti nell’Albo, vale a dire a otto potenziali aggiudicatari;
– infatti, la stazione appaltante solo in sede di memoria difensiva ha affermato che la procedura in esame fosse perfettamente sussumibile nelle deroghe previste dalle Linee guida n. 4 dell’ANAC in considerazione della ristrettezza delle alternative disponibili sul mercato per la categoria merceologica n. 08.42 – Agenzie di stampa, esistendo solo tre operatori effettivamente specializzati, dando atto altresì dell’espletamento del servizio in modo pienamente soddisfacente da parte di Data Stampa, come emerge anche dall’attestazione di esecuzione a regola d’arte;
– tali motivazioni, idonee a giustificare le ragioni dell’invito del gestore uscente e, quindi, della successiva aggiudicazione della procedura, non risultano però presenti negli atti di gara, essendo state esposte solo in sede di memoria difensiva;
– la scelta di optare per l’invito del gestore uscente alla procedura negoziata e quella successiva di aggiudicargli la gara non appaiono per le suesposte ragioni rispettose del principio di rotazione di cui al più volte citato art. 36, né con la tutela della concorrenza in un settore nel quale è maggiore il rischio del consolidarsi di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio (cfr. Cons. Stato, V, 5.3.2019, n. 1524; Cons. Stato, V, 17.1.2019, n. 435; Cons. Stato, V, 12.12.2018, n. 7024);
– pertanto, la violazione del principio di rotazione, ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di specie si sostanzia non nell’invito del precedente affidatario a prendere parte alla gara, ma nella omessa puntuale motivazione della decisione assunta che travolge conseguentemente anche la successiva aggiudicazione;
– per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento gravato;
– la mancata motivazione della stazione appaltante, in ordine all’eccezionale possibilità di invitare o meno alla procedura il precedente gestore, comporta l’illegittimità della partecipazione di quest’ultimo alla procedura e che l’annullamento in via derivata dell’aggiudicazione non rende necessaria una ulteriore attività procedimentale dell’Amministrazione per la individuazione del nuovo aggiudicatario della gara, in quanto è sufficiente lo scorrimento della graduatoria in favore del secondo classificato, rispetto al quale non è stata evidenziata nel corso del procedimento e del successivo processo alcuna idonea causa ostativa;
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