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Sub criteri di valutazione delle offerte: quando sono necessari?

17.02.2019

QUI TAR Brescia, 07.02.2019 n. 123

Per stabilire se le indicazioni con le quali la lex specialis chiarisce il contenuto dei criteri di valutazione siano da intendere come dei veri e propri subcriteri (art. 95, comma 8, d.lgs. n. 50/2016), occorre prima definire il grado di autonomia e creatività concesso ai concorrenti nell’elaborazione delle rispettive offerte.

È evidente che quanto maggiore è la libertà di elaborazione della proposta, tanto minore sarà l’esigenza di guidare la commissione giudicatrice con parametri di estremo dettaglio.

Normalmente, infatti, la presenza di subcriteri non è utile per l’interesse pubblico, in quanto viene percepita dai concorrenti come uno schema rigido a cui omologarsi, privando così la stazione appaltante degli apporti più innovativi e meno convenzionali. I subcriteri e i relativi punteggi si possono considerare necessari, al contrario, se per ragioni oggettive l’organizzazione del servizio deve rimanere identica per tutti i concorrenti, e la differenza è rimessa ad alcuni dettagli (in tal senso, TAR Brescia, 07.02.2019 n. 123). 

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