Nessun compenso extra ai dirigenti per gli incarichi in più
19/02/2019
Un dirigente che si ritrova ad avere la reggenza ad interim di altre unità organizzative diverse dalla propria non deve vedersi riconosciuto alcun compenso extra. Questo perché queste funzioni sono comprese nei doveri istituzionali del dirigente stesso e non sono quindi mansioni diverse per cui ci si dovrebbe aspettare un ulteriore aggiuntivo.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi da un dirigente di una Asl, che in sede giudiziale chiedeva il riconoscimento dell’indennità di posizione e risultato, per aver ricoperto incarichi dirigenziali oltre a quello di cui era già titolare. In prima istanza, il Tribunale ha accolto la richiesta, confermando i compiti da lui svolti come estranei a quelli di competenza della sua carica. L’Asl è ricorsa in appello, motivando la propria decisione con l’invocazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Anche la Corte d’appello ha però dichiarato legittime le pretese del dirigente, trovando i compiti svolti da questo non strettamente pertinenti al suo normale incarico, e quindi esclusi dal principio di onnicomprensività.
La Asl ha chiamato in causa anche la Corte di Cassazione, che invece si è dimostrata da subito contraria ai precedenti pareri. La Corte ha sottolineato come nella stipula del contratto sia stata ben definita la struttura di retribuzione per il dirigente, con la previsione soltanto di retribuzione di posizione e di risultato, oltre a quella dello stipendio regolare. Quindi, è proprio nel caso di lavori ad interim che deve valere il principio di onnicomprensività. Il principio stabilisce che nel pubblico impiego privatizzato è il trattamento economico a definire la remunerazione del dirigente in tutti i suoi aspetti, sia per gli incarichi regolari che per quelli conferiti in seguito dall’amministrazione di appartenenza. In pratica, trattandosi sempre di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente pubblico e non di funzioni diverse ed ulteriori, si deve seguire per esse la specifica e concordata previsione e non si può pretendere un compenso aggiuntivo, se questo non è già previsto.
Articolo di Loris Pecchia
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