20/12/2019 – La Corte dei Conti ha giurisdizione anche sugli amministratori delle partecipate in caso di danno erariale

La Corte dei Conti ha giurisdizione anche sugli amministratori delle partecipate in caso di danno erariale
La Rivista del Sindaco  20/12/2019 Osservatorio della settimana
In caso di danno erariale derivato da omissione dei versamenti delle imposte comunali riscosse da società partecipate e private, è chiamata ad esprimersi come organo giurisdizionale la Corte dei conti. Trattandosi di danno provocato direttamente all’ente pubblico, la giurisdizionale coinvolge anche gli amministratori delle società partecipate. È la sentenza n 31755 delle Sezioni unite della Cassazione ha confermare questa situazione, dopo che le stesse sono state chiamate a pronunciarsi in merito a una complessa vicenda, che ha tra i protagonisti anche il Comune di Aprilia, tramite la srl mista a partecipazione maggioritaria di sua appartenenza, a cui è stato affidato il servizio di riscossione, e con la Spa, esecutore effettivo del servizio.
L’accusa nei confronti della società concessionaria era di aver omesso il versamento di ingenti somme a titolo di entrate comunali, nelle casse dell’ente locale. Omissione che avrebbe portato ad un danno erariale stimato in ben 43 milioni di euro. La società partecipata veniva quindi accusata di aver trascurato qualsiasi forma di controllo sulla società privata, alla quale era stato affidato (tramite mandato con rappresentanza) il ruolo di unico esecutore del servizio di riscossione, da eseguire per conto dell’ente pubblico. L’assenza di alcuna forma di controllo sul socio privato, unita alla totale delega del servizio, ha permesso di creare una situazione di forti illeciti perdurata per anni, causante un enorme buco per le casse dell’ente pubblico.
Il sindaco della città ha denunciato il fatto, portando la questione all’attenzione della procura contabile, che ha poi avviato le dovute indagini. Il caso è poi giunto davanti alla Corte dei conti, tenuta a pronunciarsi  su chi ricadessero le responsabilità del danno erariale venutosi a creare, tra i vari amministratori degli enti coinvolti. Senza alcun dubbio, tanto in primo che in secondo grado, i giudici contabili hanno stabilito che la responsabilità dell’accaduto cadeva sulle spalle di tutti i soggetti coinvolti. I giudici sono arrivati a sottolineare che il ruolo chiave svolto dalla società concessionaria (definita “scatola vuota”) nel provocare il danno erariale era stato favorito dalla delega ottenuta senza alcun controllo annesso.
L’amministratore della Srl sosteneva la sua estraneità ai fatti (e relativa impossibilità di essere giudicato dalla giurisdizione contabile) per il suo ruolo privo di controllo o veto nei confronti dell’operato del socio privato. Di parere contrario si sono subito dimostrati i giudici di legittimità, che hanno confermato la giurisdizione contabile con una lunga sentenza, zeppa di richiami giurisprudenziali. La responsabilità per i danni è stata quindi definita senza ombra di dubbio erariale, poiché creatasi dal rapporto di servizio tra l’ente locale e la società interessata, da considerarsi concessionarie “in via diretta o in forza di controllo concluso dalla *** srl con *** spa”, in quando rivestivano il ruolo di “agenti contabili”. Trattandosi di danno subito direttamente dall’ente pubblico, fatto che porta a un “radicamento della giurisdizione contabile”, anche l’amministratore della società partecipata doveva sottostare alla sentenza di quest’ultima.
Articolo di Gianluca Galli
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