Art. 22 – Riduzione di orario
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
2. I servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione, nell’ambito delle competenze loro attribuite dall’art. 20 del D. Lgs. 29/93, verificano che i comportamenti degli enti siano coerenti con gli impegni assunti ai sensi del comma 1, segnalando eventuali situazioni di scostamento.
3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art. 4.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia[1].
a) le norme sulla riduzione sino a 35 ore settimanali sono ancora in vigore;
b) la materia non è più soggetta a contrattazione, come invece era previsto nel comma 3, dell’art. 22, CCNL 1999 che va letto – dopo il 22 maggio 2018 – in combinato disposto con l’art. 3, comma 7, dell’ultimo CCNL;
c) la questione è, oggi, materia di confronto, alla luce dell’art. 5, comma 3, lettera a) del CCNL 2018;
d) di conseguenza è da evitare qualsiasi inserimento nel contratto decentrato integrativo (dove la clausola sarebbe nulla), ma di prevederlo nell’ambito delle attività di confronto, come disciplinate nell’art. 5, comma 2, del CCNL 2018;
e) se la riduzione dell’orario, nel comune per la Polizia locale, è già prevista, può essere sufficiente una semplice norma di “conferma” in un verbale di confronto.
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