19/12/2019 – I termini dei procedimenti sanzionatori sono perentori (anche per l’ANAC)

I termini dei procedimenti sanzionatori sono perentori (anche per l’ANAC)
di Dario Di Maria 
L’art. 28, comma 6, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Anac, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, stabilisce che l’unità organizzativa responsabile “comunica alle parti l’avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa”.

Il successivo art. 48, comma 2, chiarisce che “i termini di avvio del procedimento (…) sono perentori”.

In proposito la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto che “la natura afflittiva delle sanzioni applicate all’esito dei procedimenti in esame assegna natura perentoria (…) al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l’impresa possa essere esposta a tempo indefinito all’applicazione della sanzione stessa” (Cons. Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919; nello stesso senso, implicitamente, VI, 8 aprile 2019, n. 2289).

Il che trova ragione nei profili di specialità del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio – rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio – secondo cui “l’esercizio di una potestà sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all’inerzia dell’autorità preposta al procedimento sanzionatorio, ciò ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti” (cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695, nelle quali si chiarisce peraltro come, nel termine relativo alla conclusione del procedimento, vada computato anche il tempo occorso alla comunicazione del provvedimento all’interessato; v. anche V, 30 luglio 2018, n. 4657; VI, 30 aprile 2019, n. 2815).

In proposito la norma di riferimento di rango primario idonea a giustificare la qualificazione di perentorietà dei termini procedimentali è stata rinvenuta nell’art. 8, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006 (cfr. ancora, inter multis, Cons. Stato, n. 2874/2019, n. 5695/2018, n. 4657/2018, cit.).

In tale contesto, risulta dalla documentazione in atti come la segnalazione fosse già completa il 23 gennaio 2017.

Alla luce di quanto precede risulta dunque la tardività dell’avvio del procedimento, avvenuto con comunicazione alla X del 2 maggio 2017, e cioè oltre il termine di 90 giorni decorrente dal 23 gennaio 2017.

Alla tardività dell’avvio del procedimento consegue di per sé l’illegittimità del relativo procedimento, nonché dello stesso provvedimento sanzionatorio finale, adottato in forza di un iter procedimentale tardivamente attivato.

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