17/12/2019 – Nuove soglie per il turnover nei Comuni più virtuosi 

Nuove soglie per il turnover nei Comuni più virtuosi 
di Arturo Bianco – Il Sole 24 Ore – 16 Dicembre 2019
Nessuna voce in deroga nelle procedure per calcolare la spesa per il personale e interpretazione “creativa” delle disposizioni dettate dal decreto crescita (Dl 34/2019), in materia di capacità assunzionali dei Comuni, che anticipano i contenuti della legge di bilancio. Sono questi i tratti salienti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull’ applicazione dell’ articolo 33 del decreto crescita per i Comuni su cui è stata raggiunta nei giorni scorsi l’ intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le nuove regole entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio, se il testo approderà in «Gazzetta» nei tempi. Come già per le Regioni, oltre alla fissazione dell’ entrata in vigore all’ inizio del nuovo anno (così da evitare i problemi legati a una decorrenza infrannuale), vengono fornite alcune indicazioni.
Viene chiarito che il modo di calcolare la spesa del personale è diverso rispetto al comma 557 della legge 296/2006, cioè al confronto con la spesa media del personale del triennio 2011/2013; non è infatti prevista alcuna voce in deroga, come ad esempio i rinnovi contrattuali. Il che determinerà il suo aumento in valore assoluto ed obbligherà le amministrazioni a calcolare la voce in due modi a secondo che essa debba essere confrontata con le entrate correnti o con l’ analoga voce del triennio 2011-2013. Solamente le voci stanziate nell’ ultimo bilancio vanno sottratte alle entrate correnti come fondo crediti di dubbia esigibilità.
Ed ancora, viene -ancorché in modo ambiguo- chiarito che l’ aumento del personale rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2018 determinerà un corrispondente incremento del fondo per la contrattazione decentrata, mentre la sua diminuzione non obbligherà -come previsto dal legislatore- ad una sua corrispondente diminuzione. Non viene però chiarito se la disposizione sul salario accessorio si applica anche ai dirigenti, né come calcolare le risorse per le posizioni organizzative, né se per il numero dei dipendenti si fa riferimento alla media dell’ intero anno o al 31 dicembre.
Le soglie Si stabilisce che i Comuni al di sotto del rapporto fissato dal Dpcm tra spesa del personale ed entrate correnti, rapporto che va dal 29,5% per gli enti fino a 1.000 abitanti al 25,3% per quelli con oltre 1,5 milioni di abitanti, potranno effettuare nuove assunzioni superando i risparmi delle cessazioni. L’ aumento, con il quale non si deve eccedere la soglia di rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti prima ricordata e i cui oneri vanno in deroga al tetto di spesa del personale, deve essere contenuto entro una percentuale di spesa per il personale che va dallo 1,5% per i Comuni con popolazione superiore ad 1.500.000 abitanti nel 2020 al 35% per quelli fino a 3mila abitanti nel 2024.
Si prevede, a differenza che per le Regioni e in attesa della formalizzazione con legge, che il vincolo di adottare il piano di rientro entro il 2015 nei valori soglia del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, maturi per i Comuni che superano il 33,5% per gli enti fino a mille abitanti ed il 29,3% per quelli con più di 1,5 milioni .
Per cui vi è un gruppo di Comuni, al di sopra del primo valore soglia ed al di sotto del secondo, che non possono utilizzare capacità assunzionali aggiuntive e non devono adottare un piano di rientro. Un’ altra novità non prevista dal testo di legge attualmente in vigore e che dovrebbe essere formalizzata con la manovra 2020, è l’ ampliamento delle capacità assunzionali dei piccoli Comuni che fanno parte di unioni. Quelli fino a 5mila abitanti e che possono aumentare le proprie capacità assunzionali rispetto alle cessazioni per il basso rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, sono abilitati, qualora con tale aumento non possono assumere neppure un dipendente, ad aumentare la propria spesa di personale entro il tetto di 38mila euro per una assunzione a tempo indeterminato da destinare in comando alla Unione, con oneri a carico della stessa.

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