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No ai debiti fuori bilancio da sentenze esecutive senza l’ok del consiglio
La Rivista del Sindaco  17/12/2019 Approfondimenti
Sul pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza un precedente riconoscimento da parte del consiglio comunale si era aperto un dibattito tra le sezioni regionali, definitivamente chiuso dalla Sezione Autonomie (delibera 27/2019). Fu la Sezione della Corte dei conti della Puglia a sollevare la questione, considerando la divisione dei giudici contabili.
In caso di un ritardo decisionale da parte del consiglio comunale, l’ente locale rischia di incorrere in ulteriori spese; una preoccupazione che ha portato parte di alcune sezioni regionali di controllo ad ammettere il pagamento immediato del debito da sentenza esecutiva, essendo così stabilito dall’autorità giudiziaria, portando l’organo consiliare a non poter scegliere diversamente. Attraverso la delibera 2/2018, la Sezione della Campania ha voluto precisare che il pagamento immediato fornisce una soluzione in grado di evitare maggiori pregiudizi di tipo economico-finanziario all’ente in caso il Consiglio comunale si ritrovasse in inerzia al riconoscimento immediato. Di simile parere la delibera 73/2018 della Corte della Liguria che permette il pagamento immediato, prima di aver ricevuto il formale riconoscimento del consiglio comunale, ma solo in caso di uno stanziamento nel bilancio pertinente e capiente, come da principi della contabilità armonizzata (allegato 4/2, punto 5.1), i quali prevedono la registrazione di un impegno di spesa solo se l’ente ha un’obbligazione a carico giuridicamente perfezionata. In ogni caso si parla del mero pagamento, fermo restando l’obbligo di portare a termine il procedimento di riconoscimento del debito, come previsto dal Tuel, articolo 194, senza intaccare le competenze dell’organo consiliare.
Questa linea giurisprudenziale ha trovato una contrapposizione in un’altra ritenente che “in mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le sentenze esecutive non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell’art. 194 Tuel ai sensi del quale il riconoscimento del debito avviene, prima del pagamento, con atto del Consiglio comunale” (delibera 78/2014, della Sezione Regione Sicilia).
Anche la Sezione Autonomie si era ritrovata ad intervenire per fare chiarezza, con la delibera 21/2018, stabilendo che “ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico”.
La conferma finale sulla competenza del consiglio comunale arriva sempre dalla Sezione Autonomie, che interviene sottolineando che il proprio precedente orientamento non ammette eccezioni sulla procedura, come da articolo 194 del Tuel, che deve restare identica per tutte le fattispecie disciplinate, anche per le sentenze esecutive, pure in caso la copertura finanziaria sia già presente e specifica. L’armonizzazione contabile non ha quindi apportato nessuna modifica alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenze esecutive, come descritto nell’articolo 194, comma 1, lettera a, del Tuel. Anzi, rinforza l’orientamento rigoroso, specificando che non ci può essere contabilizzazione prima che l’organo consiliare abbia realizzato l’apposito riconoscimento, come da Dlgs 118/2011, paragrafo 9, punto 9.1, allegato 4/2. Per evitare i potenziali aggravi di spesa in caso di un pagamento non tempestivo, basta seguire le procedure e misure organizzative specifiche della proprio autonomia regolamentare.
Articolo di Loris Pecchia

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