16/12/2019 – Sanatoria abusi edilizi: la prova dell’epoca di realizzazione

Friday 13 December 2019 09:41:24
Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio
Sanatoria abusi edilizi: la prova dell’epoca di realizzazione
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta del 13.12.2019
 
“In linea di diritto, l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l’epoca di realizzazione del manufatto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI 05 marzo 2018 n. 1391).
Analogamente va richiamata la predominante – e qui condivisa, in linea di principio – giurisprudenza che pone in capo al proprietario (o al responsabile dell’abuso) assoggettato a ingiunzione di demolizione l’onere di provare il carattere risalente del manufatto della cui demolizione si tratta con riferimento a epoca anteriore alla c. d. legge “ponte” n. 761 del 1967, con la quale l’obbligo di previa licenza edilizia venne esteso alle costruzioni realizzate al di fuori del perimetro del centro urbano (come accade nel caso in esame, a detta dei ricorrenti, trovandosi l’immobile al di fuori del “perimetro urbano”).
Tuttavia, questa stessa, prevalente opinione giurisprudenziale (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3177, 13 novembre 2018 n. 6360 e 19 ottobre 2018 n. 5988) ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui, il privato da un lato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima del 1967 elementi non implausibili (aeorofotgrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1°.9.1967, atti notarili ecc.) e, dall’altro, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio.
Tutto ciò fermo rimanendo che incombe sull’autorità che adotta l’ingiunzione di demolizione l’onere di comprovare in maniera adeguata la propria pretesa demolitoria (soprattutto se, come si ritiene che sia avvenuto nel caso di specie, sia trascorso moltissimo tempo dalla edificazione asseritamente abusiva), e questo in un contesto in cui la posizione giurisprudenziale prevalente sulla repressione dell’abuso edilizio quale manifestazione di attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione soffre deroghe, a favore del privato, in taluni casi particolari, come nel caso in cui la stessa p.a. abbia verificato e giudizialmente riconosciuto (cfr. memoria sopra citata) l’esistenza del manufatto già nel 1974. (…) Sempre in linea generale, rispetto agli elementi rilevanti acquisiti nella presente controversia, vanno svolte le ulteriori considerazioni, sempre sulla scorta della prevalente e condivisa opinione giurisprudenziale: nelle controversie in materia edilizia, soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale; data la premessa, da essa discende che la prova dell’epoca di realizzazione si desume da dati oggettivi, che resistono a quelli risultanti dagli estratti catastali ovvero alla prova testimoniale ed è onere del privato, che contesti il dato dell’Amministrazione, fornire prova rigorosa della diversa epoca di realizzazione dell’immobile, superando quella fornita dalla parte pubblica (Consiglio di Stato sez. IV 9 febbraio 2016 n. 511 e sez. VI 19 ottobre 2018 n. 5988).
Nel caso di specie la p.a. non ha fornito la necessaria prova contraria, limitandosi a valutare come irrilevanti gli elementi concreti forniti, nei rilevanti termini predetti, dal privato inciso.”
Per approfondire vai al testo integrale della sentenza.

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