16/12/2019 – AranSegnalazioni – Newsletter dell’11.12.2019

AranSegnalazioni – Newsletter dell’11.12.2019
 
 
Attività negoziale

Sottoscritta l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali del 12 febbraio 2018

Il 27 novembre 2019 è stata firmata dall’Aran e dalle organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni centrali del 12 febbraio 2018.

Il CCNL dà attuazione a quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 6 del CCNL 12/2/2018 con riferimento al personale assunto con contratto indeterminato dal Ministero degli Affari esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli istituti di cultura all’estero, in linea con le disposizioni dell’art. 45, comma 5 del d.lgs. n. 165/2001.

Nell’Ipotesi sottoscritta, tenuto conto delle specificità di tale personale e del particolare quadro normativo che ne regola il rapporto di lavoro, si riconoscono incrementi retributivi, relativi al triennio contrattuale 2016-2018, destinati a rivalutare sia lo specifico “Fondo risorse decentrate” destinato alla contrattazione di secondo livello sia un compenso già previsto da un precedente CCNL (art. 12 del CCNL successivo del 12/4/2001), le cui misure sono differenziate in base ai Paesi in cui il servizio è prestato. Detti incrementi sono stati previsti in una misura corrispondente a quelli già attribuiti al restante personale dei ministeri.

Nel quadro dell’intesa raggiunta, le Parti hanno inoltre formalizzato l’impegno ad affrontare, mediante successivi incontri tecnici, l’analisi delle discipline generali di comparto, al fine di armonizzarne l’applicazione al personale regolato dall’accordo.

L’accordo sottoscritto diventerà efficace dopo la sua sottoscrizione definitiva, a conclusione dell’iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica, come previsto dalle norme vigenti.

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Attività negoziale – Testo coordinato

Pubblicato il CCNQ del 4 dicembre 2017 in materia di distacchi e permessi sindacali coordinato con le modifiche/integrazioni apportate dal CCNQ del 19 novembre 2019

Il presente testo coordinato si propone di facilitare la lettura delle vigenti norme in materia di distacchi, permessi e altre prerogative sindacali.

Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali contenute nel CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali – del 4 dicembre 2017 – e nel CCNQ di ripartizione dei distacchi e permessi tra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021 – del 19 novembre 2019.

La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.”

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Dati statistici

Aggiornamento delle elaborazioni statistiche sugli occupati nella PA per classi di età e genere

Sono state aggiornate nella sezione Pubblicazioni e Statistiche le elaborazioni statistiche sulla distribuzione del personale della Pubblica Amministrazione per classi di età e genere, con le risultanze dei dati di Conto Annuale RGS anno 2017.

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Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Quali provvedimenti deve assumere l’amministrazione nei confronti del dipendente cui sia stata autorizzata l’assenza per la fruizione del permesso a recupero per una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, come previsto dal comma 1 dell’art. 34 del CCNL per il Comparto Funzioni centrali del 12/2/2018, e che, tuttavia, non abbia rispettato tale limite, utilizzando una quota oraria più ampia di quella consentita? È corretto disporre la collocazione d’ufficio in ferie per la giornata in questione?

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Orientamenti applicativi

Comparto Funzioni Centrali

Come va operato il riproporzionamento dei permessi ex art. 33 della legge n. 104/1992 per il personale in regime di part-time verticale, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione sulla materia?

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 Comunicazione
Da qualche giorno è attivo il profilo Twitter dell’Aran per seguire le attività dell’agenzia anche attraverso il popolare social network

L’Aran, nell’ottica di una comunicazione sempre più efficace e vicina ai propri utenti, ha attivato un profilo Twitter istituzionale con cui è già possibile seguire le attività dell’agenzia in maniera semplice, veloce ed aggiornata.

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Sezione giuridica
Corte di Cassazione

Sezione 3 Penale

Sentenza n. 45947 del 13/11/2019

Pubblico impiego – falsa attestazione di presenza in servizio – art. 55 quinquies d.lgs. n. 165/2001 – esclusa tenuità del fatto – applicazione anche al dirigente – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione penale chiarisce alcuni fondamentali punti relativi al reato di cui all’art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165/2001. Il reato era stato commesso da due dipendenti pubblici: una delle quali timbrava il cartellino marcatempo anche per l’altro (suo dirigente), attestandone falsamente la presenza al lavoro. La Corte d’appello penale li aveva condannati contestando loro la commissione del reato di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001. Contro la sentenza ricorrono entrambi gli accusati. La prima contesta la decisione della Corte di non aver applicato, nel suo caso, l’articolo del codice penale che esclude la punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o pericolo, l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non è abituale. Gli Ermellini respingono questa interpretazione ricordando che la Corte d’appello: “non ha posto l’accento sulla mera reiterazione delle condotte – con le non irrilevanti conseguenze connesse in termini di danno per la PA -, tenuto conto che il danno di cui all’art. 55-quinquies d.lgs n. 165/2001 è integrato anche da un unico episodio di false attestazioni o certificazioni.” Viene quindi esclusa la tenuità del fatto per chi timbra, anche solo una volta, il cartellino marcatempo al posto del collega assente. Per quanto riguarda poi l’impugnazione dell’altro imputato, il dirigente, la Corte ricorda che il comma 1 dell’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001, introduce un reato proprio del pubblico dipendente – indicando quale è la condotta a questo fine rilevante – ed il successivo comma 2 disciplina la responsabilità amministrativa e civile del pubblico dipendente. Dice la Corte: “egli sarà obbligato a tenere indenne la PA dal danno derivante dalla corresponsione della retribuzione per i periodi per i quali sia stata accertata la mancata prestazione, nonché a risarcire anche il danno non patrimoniale (ad es. quello all’immagine subito dall’amministrazione stessa).” Inoltre, per il perfezionamento del reato è irrilevante l’accertamento del danno erariale, non essendovi alcun riferimento ad esso nell’art. 55-quinquies citato; inoltre il danno arrecato alla P.A. può derivare anche solo dal pregiudizio arrecato alla sua immagine. Per quanto riguarda poi l’applicabilità del reato di cui si parla anche ai dirigenti, cosa negata dal ricorrente, la Corte dice che non vi è nessun dubbio a questo riguardo posto che lo stesso art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le disposizioni del decreto riguardano i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, senza alcuna distinzione tra lavoratori con funzioni dirigenziali o meno.  

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 29625 del 14/11/2019

Pubblico impiego – ex medici condotti – principio di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Dice la Corte: “gli ex medici condotti tuttora con rapporto non esclusivo con le A.S.L., in ragione della loro libera scelta di non esercitare la relativa opzione, permangono in una posizione giuridica differenziata rispetto al restante personale medico del servizio sanitario nazionale, mantenendo, in particolare, il trattamento retributivo omnicomprensivo originariamente previsto dall’art. 110 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, con esclusione degli ulteriori emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva per i dirigenti medici del servizio sanitario nazionale con rapporto esclusivo di dipendenza con la A.S.L., tra cui l’indennità di specificità medica”. (Cass. n. 1487/2014 e negli stessi termini in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa Cass. n. 16303/2017; cfr. anche Cass. n. 28833/2018; Cass. n. 27222/2017; Cass. n. 27221/2017; Cass. n. 26168/2017; Cass. n. 6057/2016).

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 29892 del 18/11/2019

Pubblico impiego – agenzia delle entrate – sanzione disciplinare – UPD – art. 55 bis commi 1 e 4 d.lgs. n. 165/2001 – principio di diritto  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

L’Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto illegittima la sanzione comminata ad un dipendente perché la contestazione era stata eseguita dal direttore generale regionale nonostante alla data della contestazione fosse già entrata in vigore la novella di cui al d.lgs. n. 150/2009. La Corte di Cassazione ritiene fondato il ricorso dell’Agenzia e stabilisce: “l’identificazione dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari con il Direttore regionale, in armonia con la vigente disciplina regolamentare dell’ente, nella specie Agenzie delle Entrate, garantisce, attesa la posizione di vertice di tale organo, il sufficiente distacco dalla struttura lavorativa alla quale è addetto il dipendente autore dell’infrazione, e dunque la terzietà dell’ufficio disciplinare, nel rispetto dell’esigenza di evitare che la cognizione disciplinare avvenga nell’ambito dell’ufficio di appartenenza del lavoratore (Cass. 29 luglio 2019, n. 20417)”.

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Corte dei conti

Sezione regionale controllo Lombardia n. 414/2019

Enti locali – indennità mancato preavviso – Ritenuta spesa di personale 

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in merito alla possibilità di considerare l’indennità di mancato preavviso “quale onere straordinario della gestione e non quale onere retributivo che rientri nel tetto di spesa del personale trattandosi di spesa non derivante da scelte discrezionali dell’ente”, ma da eventi straordinari sopravvenuti. A tale proposito il Collegio evidenzia che: “L’indennità sostitutiva del mancato preavviso va computata tra le spese di personale ai fini del rispetto dei relativi vincoli di finanza pubblica, in considerazione della natura retributiva che connota tale emolumento. Il Comune, tuttavia, non può sottrarsi al pagamento della spesa, non derivante da una volontà espansiva della dinamica retributiva, ma causata da un sopravvenuto evento straordinario quale il decesso di un dipendente, e, pertanto, rientra nelle autonome determinazioni dell’Ente provvedere al pagamento dell’indennità in parola secondo modalità esecutive che risultino compatibili con i vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale, ivi compreso l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato nel rendiconto, ai sensi dell’art. 187 TUEL, trattandosi di spesa corrente a carattere non permanente”. (In tal senso: sez. Veneto n. 296/2006; sez.  Liguria n. 27/2014).

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INPS

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’art. 40 D.lgs 151/2001 anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma – Circolare n. 140/2019

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019 l’INPS fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma. “Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri di cui all’articolo 40 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità) anche durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma”.

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