11/12/2019 – Onerosità delle operazioni di esumazione ed estumulazione e natura del relativo servizio

Onerosità delle operazioni di esumazione ed estumulazione e natura del relativo servizio
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con il parere del 7 novembre 2019, n. 419, rispondendo all’istanza di un Sindaco formulata ex art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, si esprime sull’interpretazione della normativa sull’onerosità delle operazioni di esumazione ed estumulazione e sulla natura del relativo servizio.
Il giudice, sull’argomento:
– evidenzia la competenza del Comune nella regolamentazione dei servizi di esumazione ed estumulazione, rientranti nella più ampia materia di gestione cimiteriale; ciò, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante la “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria“, il cui art. 82 riguarda le esumazioni e le estumulazioni, demandandone al Sindaco (comma 4) la regolazione;
– ricorda che il successivo D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge, con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha stabilito l’onerosità delle operazioni di esumazione e di estumulazione, salvo i casi di indigenza e di disinteresse da parte dei familiari: l’art. 1, comma 7-bis, recita, infatti: “la gratuità (…) è limitata alle operazioni di (…) esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.“;
– precisa, in relazione ai servizi (di polizia mortuaria) in esame, la natura di servizio pubblico a pagamento a carico di privati (salvo i casi in cui le famiglie siano bisognose o non interessate al destino della salma, e i casi di intervento dell’autorità giudiziaria);
La natura di servizio pubblico, in quanto oggettivamente rivolto a soddisfare esigenze della collettività, comporta, pertanto, che per il servizio di esumazione e di estumulazione siano definite dall’Ente adeguate tariffe a copertura dei costi, secondo quanto stabilito dall’art. 117D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della connessa gestione; tuttavia, la Corte ritiene sussistano margini di autonomia nella decisione su come tradurre i costi in tariffe, anche in considerazione dell’assenza di corrispettivo a seguito di gratuità nei casi previsti.
Per queste ragioni, secondo la Corte, sarà compito dell’Ente, nell’ambito della propria autonomia, valutare come tradurre i principi di diritto più sopra esposti in concreta scelta di gestione dei servizi cimiteriali, anche nei modi specifici in cui stabilire la tariffazione in relazione ai costi effettivamente sostenuti o da sostenere in prospettiva per le operazioni di esumazione e di estumulazione, in modo da assicurarne l’equilibrio economico-finanziario.
Infine, giova ricordare sull’argomento, a maggiore precisazione, che:
– il D.M. 31 dicembre 1983, emanato dal Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Tesoro e delle Finanze, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, ha definito le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale; gli enti locali, pertanto, possono considerare “servizio a domanda individuale” le attività ivi indicate, fissando le relative tariffe per l’utenza richiedente ed includendole fra i servizi richiamati dall’art. 172, comma 1, lett. e), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; tra i servizi inclusi nel decreto soprarichiamato (che ha lo scopo di determinare quelle categorie di servizi pubblici per i quali gli enti locali sono tenuti a richiedere una contribuzione a carico dell’utente), al numero 18), si indica quello riguardante “trasporti funebri, pompe funebri”(numero sostituito dal comma 4, art. 2D.M. 1° luglio 2002 e, successivamente, ripristinato nell’originaria formulazione ai sensi di quanto disposto dal comma 1, art. 4D.M. 16 maggio 2006, che ha abrogato il citato comma 4; da ultimo, detto numero è stato così modificato dall’art. 34, comma 26, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221);
– l’art. 1, comma 7-bis, D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, come convertito dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26, ha sostanzialmente confermato la natura di detti servizi quali “servizi a domanda individuale“;
– i servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come “servizi pubblici locali a rilevanza economica” (si veda parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12 ottobre 2011 rilasciato al Comune di Sulmona);
– i “servizi necroscopici e cimiteriali” sono individuati come “servizi locali indispensabili” del Comune dall’art. 1D.M. Interno 28 maggio 1993, e ricomprendono le attività di cui al D.P.R. n. 285/1990.

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