02/08/2019 – Assunzioni, semplificazioni frenate. I fabbisogni? Una gincana

Lo sblocco si scontra con enormi ostacoli di tipo programmatico 

Assunzioni, semplificazioni frenate. I fabbisogni? Una gincana

di Luigi Oliveri
La semplificazione delle assunzioni di dipendenti pubblici è ancora da attendere. Nonostante l’intenzione di facilitare le procedure concorsuali e di reclutamento dei dipendenti, per fronteggiare l’enorme esodo di quasi 450 mila lavoratori pubblici che andranno in pensione entro il 2021, gli iter restano complicatissimi, anche a causa di una legislazione eccessivamente propensa a una programmazione generale capillare e torrenziale. Il risultato è che lo sblocco della possibilità di assumere si scontra con ostacoli enormi di tipo programmatico.
L’articolo 33 del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019 è l’esempio evidente. La norma consente a regioni ed enti locali virtuosi di effettuare potenzialmente un numero di assunzioni anche superiore al 100% del turnover. Verosimilmente, non appena siano varati i decreti ministeriali dai quali dipende l’attuazione della norma, molti enti (se virtuosi) potranno rivedere in aumento le risorse da destinare alle assunzioni e, quindi, i dipendenti da assumere.
Questo beneficio si scontra con i problemi connessi alla programmazione dei fabbisogni assunzionali, regolata dall’articolo 6 del dlgs 165/2001 e dalle connesse linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle p.a., adottate con decreto del ministro della funzione pubblica 8 maggio 2018.
Le difficoltà operative sono almeno due. La prima consiste nella procedura da seguire. In un sistema di copertura del turnover statico, come quello antecedente al dl 34/2019, nel quale le assunzioni erano ammesse entro una percentuale precisa del costo del personale cessato l’anno precedente, più eventuali resti assunzionali, una programmazione esaustiva e durevole nel corso dell’anno finanziario era possibile.
Il nuovo sistema di computo delle risorse assunzionali previsto dal dl 34/2019 rende maggiormente dinamica la situazione, perché connette in modo le risorse da destinare al personale al rapporto tra le spese di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Un sistema maggiormente elastico, che si presta ad aggiustamenti in corso d’anno, anche per l’influenza indiretta delle spese del trattamento accessorio, che potendo variare in aumento o diminuzione, condizionano il rapporto tra spesa complessiva di personale ed entrate. Queste ultime, poi, possono variare, come anche il fondo crediti di dubbia esigibilità.
La programmazione dei fabbisogni, dunque, si presta ad essere variata nel corso dell’anno. Ma tale programmazione viene inserita nella sezione operativa del Dup (Documento unico di programmazione), che viene proposto dalla giunta, ma approvato dal consiglio. In assenza di un’indicazione espressa nel Dup approvato col bilancio di previsione, per effetto della quale l’aggiornamento al piano dei fabbisogni sia approvato direttamente dalla giunta come presupposto per le nuove assunzioni previste da tale aggiornamento, in modo che il consiglio sia coinvolto nell’approvazione della nota di aggiornamento del 15 novembre. In caso contrario, lo sblocco di nuove assunzioni (cosa molto probabile nel 2019) diviene un defatigante percorso a ostacoli.
Il secondo problema riguarda il coordinamento tra le regole dell’articolo 33 del dl 34/2019 e le stesse regole della programmazione dei fabbisogni. Le Linee di indirizzo spiegano che la dotazione organica è ormai una grandezza finanziaria, composta dal costo del personale in servizio più quello derivante dalle facoltà assunzionali, precisando che tale grandezza «non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell’ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge».
Il limite di spesa attualmente previsto dalla legge è la media del triennio 2011-2013, o per gli enti con popolazione fino a 1.000, la spesa del 2008. Ma, potenzialmente l’articolo 33 del dl 34/2019 (il cui effetto sui tetti di spesa non risulta ancora chiaro) potrebbe sforare tale tetto. Risulterebbe paradossale, però, una programmazione dei fabbisogni ancorata alla spesa potenziale massima, che costituisse ostacolo a facoltà assunzionali tali da far superare tale spesa potenziale massima. In assenza di un coordinamento chiaro tra le Linee di indirizzo e l’articolo 33 del dl 34/2019, la programmazione dei fabbisogni, oltre ad essere una complessa gincana tra organi, si rivela quasi impossibile.

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