Il cd “galleggiamento” dei segretari rientra nel concetto di retribuzione ai fini della retribuzione aggiuntiva per segreterie convenzionate?
- Id: 35108
Il nuovo CCNL dell’area FL, siglato in data 16.07.2024, Sezione Segretari comunali e provinciali, all’art. 60, comma 5, prescrive che: “5. Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione.”. Dalla formulazione letterale, si evince chiaramente che la remunerazione del galleggiamento non costituisce una voce a parte, essendo invece parte integrante della stessa retribuzione di posizione, che non può essere inferiore a quella più alta dei dirigenti o incaricati di EQ negli enti senza la dirigenza. Infatti, l’art. 50, comma 1, dello stesso CCNL, nel determinare la struttura della retribuzione del Segretario, stabilisce che; “1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:
- a) trattamento stipendiale;
- b) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- c) retribuzione di posizione;
- d) maturato economico annuo, ove spettante;
- e) retribuzione di risultato, ove spettante;
- f) diritti di segreteria, ove spettanti in base alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- g) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate, ove spettante;
- h) indennità di reggenza o supplenza ove spettante, per gli incarichi di cui all’art. 62; i) altri compensi previsti da norme di legge.”.
Come si vede, il c.d. “galleggiamento” non costituisce una voce a parte, essendo invece parte costitutiva della retribuzione di posizione di cui alla lett. c). L’art. 63, poi, al comma 1, dispone: “1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all’art. 56, comma 1, lett. a), b),c), d).”, ove il richiamo alla lett. c) non può che essere alla retribuzione di posizione dovuta, cioè, nel caso di specie, anche alla eventuale quota derivante dal “galleggiamento”.