Tratto da: EIUS  

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici: 1) qualora il bando preveda come requisito il pregresso svolgimento di un servizio “analogo” a quello posto a gara, deve intendersi tale un servizio rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto; 2) la stazione appaltante è tenuta a motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, salvo che queste siano oggetto di contestazione durante la gara; 3) la valutazione di congruità dell’offerta dev’essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, cosicché l’esito della gara può essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza e incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile; 4) il giudizio di congruità dell’offerta può anche essere motivato per relationem, facendo riferimento alle giustificazioni fornite dall’impresa, sempreché esse siano congrue e adeguate. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. V, sentt. nn. 909/2023, 2594/2021, 3502/2019 e 690/2019; sez. III, sent. n. 3694/2020.

TAR Lombardia, sezione IV, 12 febbraio 2025, n. 498

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