Tratto da: Eius  

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici: 1) l’avvalimento di garanzia, benché non contemplato dall’art. 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), deve ritenersi ammesso in forza delle disposizioni (autoesecutive) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 2) nell’ipotesi di avvalimento di garanzia, l’impresa ausiliaria non è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale – fra i quali, quello della «idoneità professionale» – di cui all’art. 100, comma 1, d.lgs. cit.

TAR Lazio, sezione II-bis, 10 marzo 2025, n. 499

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