Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – Individuazione del CCNL – Oggetto prevalente dell’appalto
L’art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 onera espressamente la stazione appaltante ad indicare il paradigma contrattuale di riferimento (comma 2) basandosi sulla prevalenza e sulla natura delle prestazioni (comma 1) oggetto dell’appalto o della concessione e non ad indicare tanti contratti quante sono le diverse lavorazioni dell’appalto. (1).
In motivazione, il Collegio ha chiarito che l’art.11 comma 2-bis, del d.lgs n. 36/2023, introdotto ad opera del d.lgs. n. 208/2024, nel circoscrivere l’obbligo di indicazione di una pluralità di contratti alle sole ipotesi di attività autonome eccedenti la soglia del 30%, ha infatti esplicitato ex post un principio già insito nel citato art. 11: ovvero quello secondo cui, al di sotto di tale soglia, l’individuazione del CCNL rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione, la quale può legittimamente optare per i contratti più pertinenti al nucleo essenziale dell’appalto.
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – CCNL – Giudizio di equivalenza – Valutazione negativa – Raggruppamento temporaneo di imprese – Rimedio sostitutivo – Esclusione
Nel caso di applicazione, da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), di un regime contrattuale difforme da quello prescritto dalla lex specialis ed a questo non equivalente, il rimedio sostitutivo o escludente di cui all’articolo 97 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, non è applicabile. E ciò in quanto tale articolo, nel contemplare la possibilità per il RTI di attivare rimedi escludenti o sostitutivi nei confronti del componente incorso in una causa di esclusione, specifica, da un lato, che il concorrente deve trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 100 del d.lgs. 36/2023, presupponendo dunque una carenza dei requisiti di ordine soggettivo o professionale; dall’altro, sancisce il principio di immodificabilità dell’offerta. (2).
Contratti pubblici e obbligazioni della pubblica amministrazione – Appalto di lavori – CCNL – Individuazione da parte della stazione appaltante – Concorrenza – Libertà di stabilimento – Violazione – Esclusione.
La scelta di rimettere alla stazione appaltante l’individuazione del contratto collettivo, pertinente all’oggetto dell’appalto — eletto a standard minimo di tutela dei lavoratori — non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza, ma rappresenta, all’evidenza, una misura volta ad assicurare che la concorrenza tra gli operatori non avvenga al ribasso sulle tutele normative ed economiche della forza lavoro, anche al fine di prevenire fenomeni di dumping sociale. La ridetta scelta non contrasta nemmeno con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi né con l’art. 57 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, in quanto la mancata equivalenza del CCNL applicato dall’operatore esula dalle fattispecie ricomprese nella disposizione europea, che attengono ai requisiti di ordine generale e speciale, recepiti a livello nazionale dagli artt. 94, 95 e 100 del citato d.lgs. n. 36/2023. (3).
In motivazione, il Collegio ha precisato che l’impostazione di cui all’articolo 11 del d.lgs. 36/2023 si pone in linea con gli obiettivi perseguiti dal diritto europeo e, segnatamente, dalla direttiva 2014/24/UE laddove prevede che: – “Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all’occupazione” (articolo 70); – “è particolarmente importante che gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici adottino misure pertinenti per garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti e derivanti da leggi, regolamenti, decreti e decisioni, adottati sia a livello nazionale che dell’Unione, e da contratti collettivi purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto dell’Unione” (considerando 37); – “Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire che gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X” (articolo 18, paragrafo 2); – le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni “a) ove l’amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all’articolo 18, paragrafo 2” (art. 57, paragrafo 4, lett. a).
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
T.a.r. per il Lazio, sezione IV, 25 marzo 2026, n. 5507 – Pres. Mele, Est. Scali

