Tratto da: EIUS

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’art. 77, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), a norma del quale «[i] commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», dev’essere interpretato nel senso che non possono far parte della commissione giudicatrice soltanto coloro che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della lex specialis, e non anche coloro che si siano limitati ad approvare e/o sottoscrivere il frutto dell’altrui opera.

TAR Abruzzo, 24 maggio 2024, n. 273

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