Tratto da: EIUS 

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, è legittima l’aggiudicazione della gara all’operatore economico il quale abbia dichiarato di parteciparvi nella qualità di intermediario che non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti [art. 183, comma 1, lett. l), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»)], senza tuttavia indicare nel documento di gara unico europeo (DGUE) di voler ricorrere al subappalto per le attività di trasporto e recupero degli stessi, costituendo tale omissione una mera irregolarità, sanabile per mezzo del soccorso istruttorio.

Consiglio di Stato, sezione IV, 28 gennaio 2025, n. 648

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