Tratto da EIUS

In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’obbligo dell’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante fatti e provvedimenti potenzialmente rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara non riveste carattere generale, ma sussiste soltanto con riguardo a quelli che concretino una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»); onde l’omessa dichiarazione di una posizione tributaria che non integra una violazione grave secondo dette disposizioni non può, di per sé, comportare l’esclusione dalla gara.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 luglio 2026, n. 5748

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