Tratto da: EIUS
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica deve ritenersi violato pur qualora sussista un semplice rischio di pregiudizio per il bene giuridico protetto, giacché la mera possibilità di conoscenza anticipata della seconda è di per sé idonea a compromettere la garanzia di imparzialità valutativa della commissione giudicatrice; e ciò, anche nel caso in cui la gara si svolga in modalità telematica. ► In generale, sul divieto de quo, v. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 919/2025, 7497/2023, 3725/2022, 1785/2022, 6308/2020 e 2732/2020; sez. VII, sent. n. 5789/2024; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 752/2022; TAR Toscana, sez. I, sentt. nn. 1175/2022 e 612/2022.