Tratto da: leautonomie.it

di Salvio Biancardi

Anche il Sindaco, a determinate condizioni, può svolgere il ruolo di RUP. A precisarlo è il MIT nel parere n. 3349 del 3 aprile 2025.

Ovviamente, è necessario che ci sia stato il conferimento al medesimo di funzioni gestionali previa adozione di un atto di autodeterminazione normativa interna quale deve ritenersi un regolamento.

Il Sindaco deve, quindi, essere autorizzato a svolgere funzioni dirigenziali, come nel caso specifico in cui era stato insignito del ruolo di responsabile dell’area tecnica di un Comune.

Il caso affrontato e il riscontro del MIT

Un’amministrazione riferiva che, in virtù del proprio Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e della legge 338 del 23/12/2000, art. 53 comma 23, come modificata dalla legge 448/2001 art. 29 comma 4 lettera a), l’incarico di responsabile dell’area tecnica era ricoperto dal Sindaco, il quale era in possesso di titolo di studio adeguato (ingegnere).

Chiedeva, quindi, di chiarire se fosse corretto che sotto il profilo gestionale il soggetto di cui sopra, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, potesse essere equiparato ad un dipendente e quindi potesse svolgere, oltre agli adempimenti amministrativi di cui all’art. 107 TUEL, le mansioni di RUP dei lavori pubblici.

Il Ministero ha evidenziato che l’art. 15 del D.lgs. 36/2023 prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità.

Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile.

Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.

Ciò posto, l’art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale.

Tale previsione costituisce dunque un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL).

Pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo.

A conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, D.lgs. 36/2023 prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).

Gli incentivi tecnici

Un aspetto importante che il quesito non chiarisce è se, in questo caso, il sindaco che ricopra il ruolo di RUP possa percepire gli incentivi tecnici ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023.

A parere di chi scrive, la risposta dovrebbe essere affermativa. L’articolo sopra citato, dopo la riforma apportata dal “decreto correttivo” (d.lgs. 209/2024) ha subito una rilevante modifica terminologica: si è passati dall’utilizzo della locuzione “dipendenti” a “personale”, con riferimento ai soggetti percettori degli incentivi tecnici.

Allora se il sindaco svolge le funzioni di dirigente (e soprattutto di RUP) venendo considerato, nella sostanza, una componente del personale dell’Ente, in deroga alla disciplina che impone la suddivisione tra ruoli politici e gestionali nei comuni con meno di 5.000 abitanti, non vi sarebbero ragioni plausibili per negare l’incentivazione tecnica di cui all’art. 45.

Resta inteso che si rende necessario adottare, anche in questo caso, una disciplina regolamentare che chiarisca alcuni aspetti pratico-operativi, come, in particolare, il limite dell’incentivazione, che nel caso di personale dell’ente è rapportata al 100%100 dello stipendio annuale lordo percepito.

Nel caso in questione il sindaco non percepisce uno stipendio, ma il regolamento potrebbe individuare altri possibili parametri, come, ad esempio l’indennità di funzione percepita per la carica di sindaco.

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