Al via le trattative per il rinnovo del contratto nazionale
Cominciano le trattative per il rinnovo del CCNL del personale delle funzioni locali e regionali, senza attendere che si siano concluse quelle del personale delle funzioni centrali, ma si può immaginare che esse non saranno né brevi né facili, soprattutto considerando che nei primi mesi del 2024 avremo le elezioni delle RSU in tutte le pubbliche amministrazioni.
E’ questo l’effetto di maggiore rilievo determinato dalla adozione dello “Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024 per il personale del comparto delle funzioni locali”. Esso si aggiunge alle indicazioni dettate per tutti i rinnovi contrattuali del pubblico impiego da parte del Ministro per la PA.
In assenza di novità, quali un intervento del Ministro, si deve prevedere che la conclusione di questo contratto possa arrivare solamente a ridosso della data di svolgimento delle elezioni per i rappresentati sindacali. Si può avanzare questa previsione perchè la direttiva impartita dal comitato di settore all’Aran contiene molte parti che sono indigeste ai soggetti sindacali, quali la sottrazione di tutte le scelte organizzative alla contrattazione decentrata, la possibilità di aumentare le risorse per il lavoro straordinario, la destinazione degli aumenti in modo proporzionale al trattamento fondamentale ed a quello accessorio. E che su altre scelte, quali l’aumento delle risorse per le elevate qualificazioni, non vi è uno spiccato interesse. E che la soluzione ipotizzata per il personale educativo inquadrato come istruttore appare scivolosa.
L’Atto di indirizzo si caratterizza per la volontà di dare corso ad un “Rilancio dell’Attrattività degli enti del comparto”, anche con riferimento alle altre amministrazioni pubbliche, prendendo atto che negli ultimi anni il numero dei dipendenti è sceso di circa 10.000 unità all’anno, che si registra una “scarsa partecipazione ai concorsi banditi dagli enti locali”, che vi sono “significativi flussi di mobilità in uscita verso altri enti o comparti”.
Per dare risposta a questo fenomeno viene ipotizzato che “il nuovo contratto dovrà intervenire in modo innovativo sugli istituti del trattamento economico, impiegando tutti i margini utili per potenziare l’interesse all’impiego negli enti attualmente meno attrattivi”. Fermo restando che questo è un fenomeno che interessa soprattutto i comuni, a partire da quelli piccoli e piccolissimi collocati nelle aree interne, non si può mancare di sottolineare che dovendo restare nel tetto degli aumenti previsti dalla legge di bilancio 2023, cioè il 5,78% del monte salari 2001, è assai difficile che si possano prevedere significative novità che vadano nella direzione auspicata.
Viene data una netta indicazione per la utilizzazione degli incrementi contrattuali: “le risorse contrattuali dovranno essere allocate secondo un criterio di tendenziale proporzionalità tra componenti stipendiali e altre voci della retribuzione”. Ricordiamo che, in particolare negli ultimi anni, sono stati privilegiati gli aumenti del trattamento economico fondamentale.
LA CONTRATTAZIONE COLLETIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
Viene confermato l’impianto attuale delle relazioni sindacali. Ci viene detto che occorre ribadire che “sono sottratte alla contrattazione integrativa le materie relative alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici, le misure inerenti alla gestione del lavoro, l’articolazione dell’orario di lavoro, comprese turnazione e reperibilità, l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici, i sistemi di valutazione, i poteri di delega dirigenziale, il sistema della formazione per tutti gli aspetti non direttamente connessi al rapporto di lavoro, gli aspetti organizzativi del lavoro e la destinazione delle risorse del salario accessorio connesse agli istituti di cui sopra”.
Assumono un grande rilievo innovativo le indicazioni per cui devono essere “sottratte alla contrattazione collettiva le materie relative alle determinazioni per l’organizzazione degli uffici, le misure inerenti alla gestione del rapporto di lavoro, l’articolazione dell’orario di lavoro, comprese turnazioni e reperibilità, nonché l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici”. Per cui la contrattazione sulle risorse non deve estendersi alla “operatività” di questi istituti.
La contrattazione decentrata deve potere aumentare, nel tetto del salario accessorio, le risorse destinate al finanziamento del lavoro straordinario.
Viene infine aggiunto che occorre evitare la “frammentazione degli accordi”.
IL PERSONALE EDUCATIVO E SCOLASTICO
Viene sollecitata una importante novità per il personale educativo e docente che continua ad essere inquadrato nell’area degli istruttori: occorre prevedere “la possibilità di inquadrare in uno specifico profilo temporaneo nell’ambito dell’Area degli istruttori, il personale educativo privo del titolo di studio richiesto per l’inquadramento nell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni”.
Il che equivale alla formalizzazione di una condizione attualmente presente, aprendo dei rischi di contenzioso per lo svolgimento delle stesse attività da parte di dipendenti che sono inquadrati in aree diverse.
LE ELEVATE QUALIFICAZIONI
Con l’Atto di indirizzo sono previste tre rilevanti novità per gli incaricati di EQ:
- confermare che essi possono “coordinare altri dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari”. Siamo in presenza di una indicazione che intende superare il divieto di coordinamento del personale della vecchia ottava qualifica funzionale, dettato di recente dalla Corte di Cassazione;
- “i risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse disponibili a legislazione vigente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario” debbano potere essere destinati al finanziamento delle elevate qualificazioni per la parte relativa “alla differenza tra l’importo maggiore delle retribuzioni di posizione relative alle posizioni di EQ istituite presso ciascun ente alla data del 1°aprile 2023 e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni stabilito dal nuovo CCNL”. Viene citato l’articolo 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165/2001 per consentire che queste risorse aggiuntive vadano conteggiate al di fuori del tetto al salario accessorio del 2016;
- previsione del tetto massimo della indennità di posizione delle elevate qualificazioni, che deve essere portato alla cifra di 22.000 euro annui. Ricordiamo che attualmente il tetto è fissato in 18.000 euro annui lordi.
LE ALTRE INDICAZIONI
Viene sollecitata l’adozione di una previsione per cui deve cessare “la percezione delle indennità che sono collegate allo svolgimento di specifiche mansioni o servizi .. seguito dell’accertamento dell’inidoneità allo svolgimento delle mansioni per le quali le medesime indennità erano attribuite”.
L’Atto di indirizzo sottolinea l’importanza della introduzione in tutte le amministrazioni del comparto del cd welfare integrativo. Viene ipotizzato che esso possa costituire uno degli strumenti per aumentare l’attrattività del rapporto di lavoro nelle amministrazioni locali ed in quelle regionali. Il CCNL viene impegnato a “definire la cornice delle regole nel cui ambito si cala la contrattazione integrativa”.
SI impegna infine l’Aran alla “redazione ed alla formale adozione del Testo coordinato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto delle Funzioni locali”. Ci viene espressamente detto al riguardo che “tale redazione dovrà essere effettuata al termine della contrattazione e dovrà avere natura meramente compilativa”, il che costituisce una novità ed è contemporaneamente una chiara limitazione alla tentazione sindacale di tornare a contrattare le scelte già effettuate.