Tratto da: Giurisprudenzappalti
Postulata questa sequenza procedimentale:
– la ricorrente ha avuto notizia dell’esito della gara il 9.8.2024, data in cui l’aggiudicazione è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel;
– l’istanza di accesso agli atti gara è stata trasmessa alla stazione appaltante con pec del 3.9.2024;
– il Comune ha osteso la documentazione richiesta con pec dell’11.9.2024;
– il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato il 10.10.2024.
il ricorso è da ritenersi tempestivo?
Risposta negativa arriva da T.A.R. Lombardia,Brescia, I, 27 marzo 2025, n. 247, che conviene con quella giurisprudenza che ritiene di perdurante applicabilità i principi giurisprudenziali formatisi nella vigenza del precedente Codice, avuto particolare riguardo alla celeberrima dilazione temporale di 15 giorni (in adesione a quanto sostenuto in coda a questo articolo).
Secondo il Collegio, “sommando al dies a quo del 9.8.2024 i quindici giorni frutto dell’elaborazione giurisprudenziale se ne ricava che la richiesta ostensiva avrebbe dovuto essere trasmessa al Comune entro e non oltre il 24.8.2024: Euroristorazione, però, l’ha proposta soltanto il 3.9.2024, ovverosia il venticinquesimo giorno dalla conoscenza dell’aggiudicazione.
Da ciò ne discende l’impossibilità per la stessa di giovarsi dell’aggiuntivo termine decadenziale di quindici giorni (da addizionare agli ordinari trenta) per notificare il ricorso introduttivo del giudizio al Tar.
Pertanto, considerata la sospensione feriale dei termini (certamente applicabile per quanto concerne l’impugnativa in sede giurisdizionale), il dies ne ultra quem per l’impugnazione dell’aggiudicazione di cui trattasi andava a scadere il 30.9.2024 (dovendo il dies a quo essere individuato nell’1.9.2024): Euroristorazione, tuttavia, ha notificato il ricorso introduttivo del giudizio soltanto il 10.10.2024, a termine spirato, evidentemente facendolo decorrere dalla ricezione della documentazione richiesta.
In definitiva, quindi, il ricorso, notificato soltanto il 10.10.2024, si appalesa tardivo ed il Collegio ne dichiara l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) c.p.a..”
Attenzione, il Collegio ha precisato che “la sospensione feriale, che decorre dal primo agosto e termina il giorno trentuno…è applicabile esclusivamente ai termini che hanno natura processuale: tale non è quello ulteriore di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accesso agli atti di gara, che, inerendo ad una” attività procedimentale, è sottratto alla sospensione feriale” (Cons. Stato, Sez. V, n. 854 del 26.1.2024);
E ciò, invero, sulla scorta di tralatizia giurisprudenza: “La sospensione di diritto ex L. n. 742 del 1969 per il periodo feriale riguarda testualmente, invero, solo il “decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative”. Da qui la sua inapplicabilità al termine previsto per l’accesso agli atti amministrativi (anche in materia di appalti pubblici), così come, più ampiamente, ai termini concernenti i procedimenti amministrativi” (cfr. CGARS, 15 aprile 2016, n. 109; C.d.S., III, 21 aprile 2009, n. 714; VI, 2 maggio 2006, n. 2448)“.
In caso di inerzia della stazione appaltante è quindi mportante che gli operatori economici, anche dal lettino in spiaggia ad agosto, provvedano tempestivamente a rappresentare alla stazione appaltante la propria pretesa ostensiva.