Tratto da: Ministero Interno
L’ente non può negare ai consiglieri l’accesso ai documenti detenuti dall’amministrazione quale parte processuale del giudizio pendente in materia di lavoro e, pertanto, non coperti dal segreto investigativo.
(Parere n.22087 del 17/7/2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il segretario dell’Unione Montana dei Comuni … ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in ordine alla richiesta di un consigliere della predetta Unione di accedere, ai sensi dell’articolo 43 del TUOEL, agli atti richiamati in una proposta di deliberazione consiliare relativa al riconoscimento di un debito fuori bilancio. Tale debito deriva da una sentenza emessa nell’ambito di un giudizio in materia di lavoro, tuttora pendente, promosso da un dipendente nei confronti dell’ente. Più precisamente, si chiede a questo Ufficio se il diritto di accesso del consigliere dell’unione si estenda anche agli atti processuali detenuti dall’ente quale parte in giudizio e se, in tal caso, la pendenza del giudizio e la presenza di dati personali riferibili ad un dipendente dell’ente e ad altri soggetti coinvolti consentano di individuare modalità di ostensione che abbiano riguardo anche alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, nonché alle esigenze difensive dell’ente. Si osserva che l’art.18, comma 2, del regolamento per il funzionamento del consiglio dell’unione … prevede che i consiglieri della predetta unione hanno diritto ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del loro mandato. Tale disposizione normativa ripropone il diritto di accesso agli atti contenuto nell’articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000. Tale diritto, come più volte affermato dal Consiglio di Stato, costituisce “un particolare tipo di accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare” (cfr. Cons. Stato-sez.II, n.1974/2024), posto a garanzia del principio democratico e del riconoscimento delle autonomie locali il quale “risulta direttamente funzionale non tanto all’interesse del consigliere comunale in quanto tale, ma alla cura dell’interesse pubblico connessa al munus e al mandato conferito, in quanto preordinato al controllo dell’attività e dei comportamenti degli organi decisionali dell’ente” (cfr. Cons. Stato-sez.V, n.3157/2023). In virtù della ratio sottesa a tale prerogativa è, pertanto, riconosciuto ai consiglieri un diritto di accesso ampio e non condizionato “a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni, ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale” (cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, sez.I, n.16/2020). Il riferimento all’utilità della richiesta ostensiva, come precisato dal Consiglio di Stato, peraltro, non deve intendersi in senso ristretto, vale a dire in termini di stretta connessione con l’attività espletata o da espletare nell’esercizio del mandato consiliare, bensì in senso ampio, in quanto prerogativa strumentale alla valutazione degli interessi pubblici coinvolti, anche in funzione di generico controllo (cfr. Cons. Stato-sez.II, n.1974/2024). Con specifico riferimento alla possibilità, per il consigliere di accedere agli atti giudiziari relativi a procedimenti in cui l’ente è parte, giova ricordare che soltanto gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria sono sottoposti al segreto investigativo di cui all’art.329 del codice di procedura penale; diversamente, gli atti posti in essere dalla pubblica amministrazione nell’ambito della propria attività istituzionale – dunque, non in caso di atti delegati dall’autorità giudiziaria – sono atti amministrativi e, come tali, suscettibili di accesso (cfr. Cons. Stato-sez.II, n.1974/2024). Ciò posto, l’esercizio di tale diritto deve tener conto di interessi parimenti meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ciò è quanto ha espresso il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089, precisando che il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur ampio, “… non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi”. Nel caso in esame, il consigliere ha chiesto di accedere, “senza omissis”, al ricorso introduttivo del giudizio, alla deliberazione di giunta di autorizzazione alla costituzione in giudizio e alla sentenza posta a fondamento del riconoscimento del debito fuori bilancio. Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene che l’ente, qualora accerti il nesso funzionale tra la richiesta di accesso del consigliere e l’esercizio del mandato consiliare, non possa negare l’accesso ai documenti richiesti e non ancora resi disponibili al consigliere (anche con riferimento ai documenti detenuti dall’amministrazione quale parte processuale del giudizio pendente in materia di lavoro e, pertanto, non coperti dal segreto investigativo). Pur tuttavia, le modalità di ostensione di tale documentazione devono avere riguardo anche alla tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti e, pertanto, è opportuno individuare modalità che consentano l’oscuramento dei dati personali dei soggetti coinvolti nonché delle informazioni non necessarie ai fini dell’espletamento del mandato consiliare.

