di Matteo Barbero
L’ambito di applicazione della riforma 1.15 del Pnrr è ancora incerto. L’unico punto fermo riguarda la c.d. fase pilota, nella quale sono coinvolti, oltre a città metropolitane e province, i soli comuni con oltre 5.000 abitanti.
L’elenco è quello allegato alla determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 (allegato 1), dove sono indicate le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti di cui all’articolo 10, commi 3 e 4, del dl 113/2024.
Questa norma non cita espressamente le unioni, la cui disciplina è dettata, in attuazione dell’art. 32, comma 4, del Tuel, dalla l 56/2024. Il relativo status è costruito sullo stesso stampo dei comuni, sia pure con non poche eccezioni, ma un punto è certo. Il comma 115 della l 56 dispone che “Le disposizioni normative previste per i piccoli comuni si applicano alle unioni composte da comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti”. In questa prospettiva, ragionando a contrario, alle altre unioni dovrebbe applicarsi la disciplina applicabile ai comuni maggiori.
Tuttavia, la questione è stata risolta alla radice, escludendo gli enti sovracomunali a prescindere dalla loro soglia demografica di riferimento. Si tratta di una scelta di difficile comprensione, posto che ci sono unioni di dimensioni e complessità notevole che vengono tagliate fuori dal percorso.
Le stesse perplessità, del resto, si concentrano sull’esclusione dei piccoli comuni, che al momento non sono per nulla fuori dall’applicazione a regime dell’accrual. Come chiarito dalla nota del Servizio studi dipartimentale della Ragioneria generale dello Stato n. 148/2025 anche questi ultimi saranno inclusi nel perimetro, anche se attraverso “modalità semplificate” tutte da definire. Il quadro a regime non sembra quindi essere molto diverso dall’attuale.
Stando ai dati del 2022, circa l’80% degli enti sotto i 5.000 abitanti hanno esercitato la facoltà prevista dall’art. 232 del Tuel e di elaborare solo lo stato patrimoniale con modalità semplificate. Gli stessi enti, simmetricamente, si avvalgono della deroga di cui all’art 233-bis rispetto all’obbligo di consolidare i propri bilanci con organismi strumentali, enti strumentali e società partecipate. È evidente che applicare l’accrual ad un simile universo senza nemmeno un periodo di test sarebbe un bagno di sangue.

