Basilicata, del. n. 21 – Niente incentivo al responsabile del procedimento di esproprio
Un sindaco ha chiesto un parere in merio al pagamento dell’incentivo ex articolo 92 del d.lgs. 163/2006 al dirigente dell’Ufficio Espropri dell’ente, nominato responsabile del procedimento ex art. 6 del D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 21/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 maggio, hanno ribadito che gli incentivi alla progettazione di cui agli articoli 92 e 93 del previgente d.lgs. 163/2006 (abrogati dal nuovo codice dei contratti pubblici che, all’articolo 113, detta la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche) possono essere corrisposti al solo personale che abbia preso parte a determinate attività aventi ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica.
E’ da escludere, pertanto, che rientri tra i beneficiari di tale incentivo il responsabile del procedimento ex articolo 6 del D.P.R. 327/2001.
Come evidenziato dai magistrati contabili, inoltre, il D.P.R. 327/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) prevede, all’articolo 21, comma 6, l’erogazione di compensi solo per remunerare i compiti propri dei componenti della commissione che procede alla determinazione definitiva dell’indennità di espropriazione, mentre nulla dice relativamente al responsabile del procedimento di esproprio.
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