Tratto da EIUS

In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi a invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa dell’Amministrazione, gravando su quest’ultima l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile; tuttavia, la presunzione di colpa può essere riconosciuta soltanto qualora la violazione sia stata commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento giuridico e fattuale tale da palesare la negligenza o l’imperizia dell’apparato amministrativo, ossia l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato; con la conseguenza che la responsabilità risarcitoria può essere esclusa ove l’Amministrazione dimostri che l’illegittimità è dovuta a un errore scusabile, determinato, fra l’altro, da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della disposizione applicabile, dall’incerta formulazione di norme di recente introduzione ovvero dalla rilevante complessità della situazione di fatto. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sentt. nn. 5880/2026 e 4896/2016; CGARS, sent. n. 349/2023.

Consiglio di Stato, sezione III, 22 ottobre 2026, n. 7700

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