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Sentenza del 23/07/2026 n. 591/1 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna

Esenzione TARI delle aree scoperte pertinenziali non operative e relativo onere probatorio

In materia di TARI, ai sensi dell’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, le aree scoperte pertinenziali a locali che risultano non operative ossia inidonee a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale o all’area principale già tassata sono esenti dal tributo. Poiché però l’esenzione costituisce un’eccezione alla regola generale, provare la sussistenza di tali circostanze eccezionali spetta al contribuente che a tal fine ha l’onere di presentare, per ciascun anno, apposita dichiarazione o comunicazione all’ente comunale per segnalare le condizioni di esclusione comprovandole con elementi oggettivi; in mancanza di tale adempimento, l’esenzione è preclusa e tale omissione non può essere sanata tardivamente in sede di ricorso giudiziario essendo eventualmente irrilevante la prova ex post mediante la produzione di una perizia giurata.
A tali conclusioni è giunta, conformemente alla giurisprudenza di legittimità in materia (C. Cass. sentenze 22 settembre 2017 n. 22130; 15 maggio 2019 n. 12979; ordinanza 28 aprile 2021 n. 11130), la Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna che ha rigettato l’appello proposto dal contribuente confermando la sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a sostenere la tesi che l’area in questione fosse insuscettibile di produrre rifiuti e pertanto esente dall’applicazione del tributo e dal correlato obbligo di presentazione della dichiarazione. 
 Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda

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