Tratto da: Sentenzeappalti
TAR Milano, 07.10.2026 n. 4481
10.1 L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 dispone che “1. Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
2. Nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre di cui all’articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all’allegato I.01”.
Ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato I.01 (Identificazione del contratto collettivo applicabile) “1. Ai fini di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione previa valutazione:
a) della stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell’appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
b) del criterio della maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.
[…]
3. Nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell’articolo 41, comma 13. […]”
10.2 La stazione appaltante all’art. 3.2 del disciplinare di gara ha previsto l’applicazione al personale dipendente impiegato nel servizio oggetto dell’appalto del “CCNL di igiene ambientale (CNEL K545)”.
10.3 Come correttamente rilevato dalla ricorrente, il contratto collettivo nazionale di igiene ambientale (CNEL K545), richiamato nella legge di gara, non è conforme ai criteri individuati all’art. 11 e all’art. 2 dell’allegato I.01 sopra richiamati.
Esso, infatti, non risulta stipulato da associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale né essere stato assunto a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini della predisposizione delle tabelle ministeriali per la determinazione del costo medio della manodopera di cui all’art. 41, comma 13, del d.lgs. n. 36/2023.
È, invero, pacifico tra le parti che tali valori siano invece riferibili al CCNL K540.
Come dato atto anche dalla ricorrente, sono stati però questi ultimi – e non quelli del CCNL K545 – ad essere utilizzati dalla stazione appaltante per quantificare il costo del personale: all’allegato H del capitolato tecnico ha indicato tale costo in euro 484.792,88 all’anno, precisando che tale costo “è stato calcolato dalla stazione appaltante facendo riferimento alle tabelle ministeriali (luglio 2024) del costo medio orario per il personale addetto ai servizi ambientali riferite agli operai e agli impiegati, pubblicato con il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 14/2024”.
10.4 La legge di gara reca, dunque, indicazioni non convergenti in ordine al contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
10.5 In tale contesto, l’erroneo riferimento al CCNL K545 nella legge di gara si configura come una irregolarità priva di effettiva portata lesiva.
10.6 In primo luogo, essa non ha inciso sulla posizione della ricorrente, la quale ha dichiarato di applicare il CCNL K540 e ha altresì attestato l’equivalenza delle tutele garantite rispetto al contratto indicato dalla stazione appaltante.
10.7 In secondo luogo, l’errore commesso all’art. 3.2 del disciplinare non è idoneo a incidere neppure sulla regolarità della procedura di gara.
L’errore contenuto nella clausola della lex specialis non si è, difatti, tradotto in una sottostima del costo della manodopera.
La stazione appaltante ha, invero, quantificato il costo del personale nel rispetto di quanto previsto all’art. 2, c. 3 dell’allegato I.01, d.lgs. n. 36/2023, avendo preso a riferimento – a detta della stessa ricorrente – il CCNL K540: in tal modo, ha assicurato al personale le tutele economiche previste dal contratto maggiormente rappresentativo.
Quanto alle tutele normative, nel ricorso viene lamentata, genericamente, una mancata equivalenza delle stesse, senza che sia specificato alcun concreto elemento in ragione del quale l’indicazione del contratto K545 si sarebbe tradotta in una lesione dei diritti dei lavoratori.

