Tratto da: Sentenzeappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 08.10.2026 n. 7394
6.4.La disposizione in esame, che non è stata oggetto di impugnazione (principale o incidentale), né originariamente né successivamente, esige, in modo chiaro ed inequivoco, ai fini della partecipazione alla gara ed a pena di esclusione, l’indicazione di un P.E.F. asseverato da un istituto di credito o da società di servizi o di revisione, ai sensi della legge n. 1966 del 1939, per cui non è sufficiente un P.E.F. asseverato da un professionista persona fisica (a differenza di altre fattispecie esaminate da questo Consiglio, in cui la lex specialis non imponeva espressamente l’asseverazione del p.e.f. da parte di una persone giuridica, ma si limitava a rinviare alla nuova disciplina del d.lgs. n. 36 del 2023).
6.5. Tale clausola del disciplinare non è in contrasto con l’art. 193, comma 10, del d.lgs. n. 36 del 2023, che, a differenza del d.lgs. n. 50 del 2016, consente, ma non impone che il P.E.F. sia asseverato da una persona fisica, rimettendo ogni valutazione sul punto alla stazione appaltante. Difatti, il comma 10 dell’art. 193 si limita a stabilire che i concorrenti, compreso il promotore e il proponente, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal bando, presentano un’offerta contenente il piano economico- finanziario asseverato, senza alcuna ulteriore precisazione, per cui la stazione appaltante, in base alle specificità della procedura, può sia limitarsi a richiedere l’asseverazione, che può in tal caso può provenire sia da persona giuridica sia da persona fisica abilitata, sia esigere un’asseverazione proveniente da una persona giuridica. Tale ultima clausola, inserita nel disciplinare in esame, non risulta interferire con il principio del favor partecipationis, essendo possibile a tutti i concorrenti richiedere l’asseverazione da parte di una persona giuridica.
Neppure, in assenza di un esplicito divieto da parte del legislatore, può ritenersi in re ipsa illegittima, tenuto conto delle maggiori garanzie tendenzialmente offerte dall’asseverazione da parte di una persona giuridica, in considerazione dell’organizzazione collettiva e della connessa trasparenza patrimoniale, come, del resto, confermato dalla precedente previsione legislativa dell’art. 183, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.
Va, pertanto, affermato il seguente principio: in tema di gara, avviata successivamente all’approvazione di un progetto di fattibilità tecnica economica presentato dal promotore, l’attuale art. 193, comma 10, d.lgs. n. 36 del 2023 consente, ma non impone che il P.E.F. possa essere asseverato anche da un professionista abilitato persona fisica, per cui la diversa previsione della lex specialis, che esige l’asseverazione da parte di istituto di credito o società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso o società di revisione ai sensi della legge 1966/1939, non è nulla (né ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 né dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36 del 2023, trattandosi di una clausola che disciplina non i requisiti di ordine generale dei partecipanti, ma il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta).

