Tratto dalla Rivista di Diritto ed Economia dei Comuni un articolo di Luca Di Donato

Sommario:

1. L’introduzione delle tutele (rafforzate) del lavoro nel Codice dei contratti pubblici.

2. Gli elementi innovativi della disciplina.

2.1 L’obbligo di indicazione del CCNL da parte delle stazioni appaltanti. 2.2 La libertà di scelta del CCNL da parte degli operatori economici.

2.2.1 L’applicazione di un CCNL differente.

2.2.2 Focus sul possibile (e non troppo criticabile) comportamento difensivo del RUP. 2.2.2.1 La legge 7 gennaio 2026, n. 1 e l’obbligo di copertura assicurativa (già spostato al 2027).

2.2.3 La giurisprudenza amministrativa sull’equivalenza dei CCNL.

3. Conclusioni.

 

ABSTRACT: Il contributo si focalizza sulle disposizioni in materia di tutela del lavoro introdotte dal decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici, con significativo aumento di oneri a carico delle stazioni appaltanti. Nella prima parte si illustra l’obbligo, in capo alle amministrazioni, di indicare il CCNL applicato già a partire dalla determina a contrarre nonché negli atti iniziali di gara. A tal riguardo, il nuovo Allegato I.01, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto orientare l’azione amministrativa, sia rispetto al contratto da individuare sia nella valutazione della equivalenza in presenza di contratti collettivi differenti.

Nella seconda parte si descrivono le modalità con le quali il Responsabile unico del procedimento avvia l’istruttoria per accertare la suddetta equivalenza, con la conseguenza di una forte espansione del suo potere discrezionale. Sotto tale profilo si è cercato di dare conto della giurisprudenza amministrativa che, seppure non abbia ancora offerto dei percorsi consolidati, ha il grande pregio di chiarire il quadro norNativo in materia.

Infine, sono stati messi in luce i punti deboli della normativa in commento, oltre a rilevare la necessità di un nuovo “metodo di lavoro” al fine di bilanciare il perseguimento del risultato da un lato e le tutele del lavoro dall’altro.

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