Tratto da EIUS

In tema di diritto di accesso: a) l’accesso agli atti del procedimento tributario, previsto dall’art. 6-bis, comma 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212 («Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»), costituisce una forma di accesso difensivo, il cui oggetto non è limitato ai documenti materialmente inseriti nel fascicolo intestato al contribuente, ma si estende anche agli atti, detenuti dall’Amministrazione finanziaria, relativi a soggetti terzi, ove attinenti ai medesimi fatti oggetto di contestazione e strumentali alla cura o alla difesa della posizione giuridica del richiedente; b) il diniego di accesso è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 116 c.p.a., quand’anche la controversia principale sia devoluta alla cognizione del giudice tributario; c) ai fini dell’ostensione, il richiedente deve individuare puntualmente la situazione giuridica da tutelare e il collegamento fra i documenti richiesti e le esigenze difensive, senza che l’Amministrazione o il giudice dell’accesso possa anticipare la valutazione della loro effettiva decisività rispetto alla controversia tributaria; d) la necessità di tutelare la riservatezza di soggetti terzi non costituisce, di per sé, motivo di rigetto dell’istanza ostensiva, potendo essere soddisfatta mediante l’oscuramento dei dati e delle parti che lo richiedono (nel caso di specie, la contestazione fiscale riguardava un presunto subappalto fittizio e un asserito meccanismo fraudolento coinvolgente due società).

Consiglio di Stato, sezione VI, 7 ottobre 2026, n. 7364

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