Tratto da EIUS

Gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti, a pena d’illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), in modo da consentire al privato sia di tutelare i propri diritti e interessi sia di fornire all’Amministrazione elementi di conoscenza indispensabili o utili all’esercizio del suo potere discrezionale. ● V. anche TAR Basilicata, sent. n. 138/2026, e TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 991/2024, entrambe in questa Rivista.

TAR Liguria, sezione I, 5 ottobre 2026, n. 1119

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