tratto da leautonomie.it

di Matteo Barbero

Tra le novità più rilevanti per la predisposizione del bilancio di previsione 2027-2029 vi sono certamente quelle riguardanti la spesa di personale.

Da un lato, gli enti dovranno assorbire nei propri stanziamenti ordinari gli effetti economici del nuovo contratto collettivo nazionale 2025-2027 e predisporre i necessari accantonamenti per il CCNL relativo a segretari e dirigenti, nonché quelli per il personale non dirigenziale riguardanti il triennio 2028-2030; dall’altro, viene definitivamente superato il sistema dei limiti storici alla spesa per il personale per le amministrazioni già assoggettate al modello della sostenibilità finanziaria.

Per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, il bilancio 2027-2029 segna il passaggio dalla fase di accantonamento preventivo a quella di gestione a regime. Gli incrementi retributivi derivanti dal nuovo CCNL 2025-2027 del personale non dirigenziale (di prossima sottoscrizione), infatti, dovranno essere integralmente incorporati negli stanziamenti ordinari della spesa di personale a decorrere dal 2027, senza più transitare attraverso il fondo rinnovi contrattuali iscritto nella Missione 20. 

Rimane invece l’obbligo, per gli esercizi 2028 e 2029, di ricostituire accantonamenti destinati a finanziare la successiva tornata contrattuale, secondo una logica di programmazione prudenziale dei futuri oneri negoziali. 

Per il CCNL relativo a segretari e dirigenti, invece, è appena stato definito l’atto di indirizzo, per cui difficilmente l’iter si chiuderà entro l’anno. Sarà quindi necessario accantonare tutta la provvista e poi procedere a successiva variazione.  

La vera svolta, tuttavia, è rappresentata dall’intervento del decreto-legge 144/2026. L’articolo 2 del provvedimento stabilisce infatti che alle amministrazioni assoggettate alla disciplina dell’articolo 33 del decreto-legge 34/2019 non si applicano più i commi 557, 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 296/2006. In altre parole, vengono meno i tradizionali vincoli fondati sulla spesa storica, che per anni hanno rappresentato il parametro di riferimento delle politiche assunzionali degli enti locali. 

L’effetto è particolarmente significativo per i comuni, le province e le città metropolitane che già applicano il sistema della sostenibilità finanziaria introdotto dal decreto crescita. Per questi enti non assumerà più rilievo il confronto con la media della spesa sostenuta nel triennio 2011-2013 né, per gli enti che in passato non erano assoggettati al patto di stabilità, il parametro rappresentato dalla spesa registrata nel 2008. 

Il superamento dei tetti storici rafforza ulteriormente la logica che ispira il sistema introdotto nel 2019: non più un controllo statico fondato sulla spesa del passato, ma una valutazione della capacità dell’ente di sostenere nel tempo il costo del personale in rapporto ai propri equilibri strutturali di bilancio. Il parametro decisivo diventa quindi la sostenibilità finanziaria dell’organico e non la semplice replica di livelli di spesa risalenti a oltre un decennio fa. 

Dal punto di vista operativo, la novità offre maggiori margini di flessibilità soprattutto agli enti che hanno registrato nel tempo incrementi delle entrate correnti o miglioramenti degli indicatori finanziari. 

Tali amministrazioni potranno programmare assunzioni e rafforzamenti degli organici senza il vincolo rappresentato da soglie storiche ormai spesso non più coerenti con l’evoluzione delle esigenze organizzative e dei servizi erogati ai cittadini. 

La predisposizione del bilancio 2027-2029 richiederà pertanto una particolare attenzione al coordinamento tra la programmazione del fabbisogno di personale, gli effetti economici del nuovo contratto collettivo e gli indicatori di sostenibilità finanziaria. 

Se il venir meno dei limiti storici amplia gli spazi di manovra, resta infatti imprescindibile la verifica della capacità dell’ente di mantenere nel tempo gli equilibri di bilancio e di assicurare la sostenibilità della spesa corrente, secondo la logica ormai consolidata del sistema delineato dall’articolo 33 del decreto-legge 34/2019.

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