La sentenza del Tar Abruzzo- l’Aquila, Sez. I- dell’8 ottobre 2026, n. 665 riguarda il giudice competente a decidere le controversie relative alla revoca di contributi pubblici, disposta in ragione dell’accertata carenza di un requisito normativo; fattispecie relativa alla revoca di contributi pubblici economici per la ricostruzione post-sismica del Comune dell’Aquila.
Rientra nella giurisdizione del G.O. una controversia avente ad oggetto la impugnazione in s.g. del provvedimento con il quale la P.A. ha revocato in autotutela la concessione di un contributo pubblico economico (nella specie, si trattava di un contributo pubblico economico integrativo, riguardante la ricostruzione post-sismica del Comune dell’Aquila), che sia motivato con riferimento alla carenza presupposto normativo della sussistenza del rapporto di parentela entro il quarto grado tra gli acquirenti ed i soggetti venditori degli immobili interessati.
Vanno ricondotte alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti contributi post-sismici quando la pubblica amministrazione sia chiamata ad accertare la sussistenza di requisiti predeterminati dalla legge, anche se l’atto di recupero o di ritiro sia formalmente qualificato come revoca o annullamento. In particolare, è stata affermata la giurisdizione ordinaria sia per la revoca del contributo dovuta alla carenza di un requisito normativo, sia per il ritiro di contributi post-sisma in ragione dell’assenza originaria di presupposti personali o oggettivi (TAR Abruzzo-L’Aquila, n. 287/2022, TAR Abruzzo-L’Aquila, n. 62/2023).
Ha osservato, in particolare, la suindicata sentenza , che il principio trova specifica conferma anche nella decisione con cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in una controversia relativa alla revoca di un contributo post-sisma per carenza di un presupposto normativo, precisando che l’amministrazione, in tale ipotesi, non esercita un potere discrezionale di autotutela pubblicistica, ma accerta vincolatamente l’insussistenza del diritto al beneficio (TAR Abruzzo-L’Aquila, sentenza n. 129/2021).

