Tratto da: Sentenzeappalti
TAR Palermo, 01.10.2026 n. 2702
– quanto al fatto che il reato si sarebbe “estinto” per il decorso del tempo dalla sua commissione, l’art. 95, comma 3, lett. d del codice degli appalti allorché si riferisce ai reati dichiarati estinti, presuppone una declaratoria giudiziale, prevista, peraltro, dall’art. 676 c.p.p., insussistente nel caso di specie.
“È sufficiente richiamare al riguardo i principi espressi dalla giurisprudenza assolutamente prevalente – anche in relazione al vecchio codice degli appalti (D.lgs. n. 163 del 2006) e ribadita nel regime recato dal vigente codice degli appalti (D.lgs. n. 50 del 2016) -, secondo cui l’estinzione del reato (che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna), sotto il profilo giuridico non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale, che è l’unico soggetto al quale l’ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non interviene tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di “reato estinto” e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell’intervenuta condanna (Cons Stato, sez. V, 12 dicembre 2018 n. 7025; Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; Cons. Stato, III, n. 4118/2016; Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2015, n. 4848, Cons. St., Sez. V, n. 3105/2015, n. 3092/2014 e n. 4528/2014). Tale tesi risulta confermata anche dal tenore testuale contenuto nell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016, che nell’escludere rilevanza espulsiva al reato indica come lo stesso deve essere stato “dichiarato estinto” (indicando quindi la necessità di una dichiarazione formale del giudice)” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, sentenza, 13 febbraio 2020, n. 1174).

