Videosorveglianza – la telecamera non può essere rivolta in modo da riprendere anche l’abitazione privata
Provvedimento del 23 settembre 2026 [10304881]
Registro dei provvedimenti
n. 636 del 23 settembre 2026
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
…omissis….
PREMESSO
- Introduzione.
Con reclamo presentato ai sensi degli artt. 77 del Regolamento nei confronti del Comune di XXX, la Sig.ra XX, per il tramite del proprio avvocato, ha lamentato la circostanza che il Comune avrebbe installato una telecamera di videosorveglianza sulla pubblica via, con angolo di visuale impostato in maniera tale da riprendere anche la propria privata abitazione.
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Secondo il Garante, “la ripresa di parte dell’abitazione della reclamante non può ritenersi “necessari[a]” (v. art. 6, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento) per il perseguimento di finalità di natura amministrativa o di sicurezza urbana, costituendo un’ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della propria vita privata e familiare e alla protezione dei dati personali (v. artt. 8 CEDU e 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), che contrasta con la ragionevole aspettativa di riservatezza dei cittadini, specialmente con riguardo alle aree di proprietà privata, e ponendosi in contrasto con il richiamato principio di “minimizzazione dei dati” (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento)”.

