tratto da biblus.acca.it

Affidamenti diretti e principio di rotazione: il TAR Brescia 1315/2026 chiarisce quando sono legittimi incarichi ripetuti e mandati RTP non autenticati in gara.

Il principio di rotazione negli affidamenti diretti impedisce sempre di assegnare nuovi incarichi a professionisti già coinvolti nello stesso intervento? E la costituzione di un raggruppamento temporaneo può incidere sulla sua applicazione?

Con la sentenza n. 1315 del 5 ottobre 2026, il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, affronta due questioni importanti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura: la reiterazione degli incarichi professionali e la validità dell’offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP). Secondo i giudici, la rotazione non può essere applicata attraverso un automatismo puramente numerico, ma richiede una valutazione delle circostanze concrete, tenendo conto dei principi del risultato e della fiducia.

Il caso: tre incarichi allo stesso professionista per la riqualificazione di un lago

La controversia riguarda l’affidamento diretto dei servizi tecnici per la realizzazione del lungolago di un’area spondale. L’intervento prevedeva la demolizione di alcuni fabbricati esistenti e la realizzazione di una pista ciclopedonale e di sistemazioni degradanti verso il lago.

Il Comune aveva affidato a un RTP l’incarico relativo alla progettazione, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori e alla contabilità finale, per un importo di 133.857,38 euro, oneri di legge compresi. Uno dei professionisti del raggruppamento aveva già ricevuto due affidamenti diretti relativi al medesimo intervento:

Un ingegnere operante nel settore della progettazione civile impugnava il nuovo affidamento, contestandone la legittimità.

I motivi del ricorso: rotazione, RTP e mancata consultazione di più operatori

Il ricorrente sosteneva che l’affidamento violasse l’art. 49 del D.Lgs. 36/2023, poiché lo stesso professionista aveva già ottenuto incarichi direttamente collegati all’intervento. Contestava inoltre la regolarità dell’offerta: sulla piattaforma Sintel risultava una partecipazione in forma singola, mentre l’incarico era stato assegnato a un RTP.

Un’ulteriore censura riguardava il mandato del raggruppamento, privo dell’autenticazione delle sottoscrizioni prevista dall’art. 68, comma 6, del Codice. Infine, veniva contestata la mancata consultazione di più operatori economici.

La decisione del TAR: il principio di rotazione richiede una valutazione concreta

Il TAR respinge il ricorso, chiarendo che il principio di rotazione dell’art. 49 deve essere coordinato con i principi del risultato e della fiducia, disciplinati dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023. Questo coordinamento non permette di ignorare la rotazione, ma impone di valutare la reiterazione degli affidamenti attraverso due criteri:

  • quantitativo: numero degli incarichi, destinatari e arco temporale di riferimento;
  • qualitativo: eventuale posizione di privilegio oppure presenza di ragioni oggettive che giustifichino la continuità degli incarichi.

Nel caso esaminato, il Comune aveva assegnato complessivamente 34 incarichi nell’ultimo triennio. Tre riguardavano lo stesso professionista ed erano tutti collegati al progetto Waterfront. L’altro componente del RTP non aveva ricevuto precedenti incarichi. Per i giudici, la continuità professionale risultava giustificata dalle conoscenze e dalle esperienze maturate sul medesimo intervento, funzionali al raggiungimento del risultato.

La costituzione di un RTP non azzera il conteggio degli incarichi precedenti, ma non determina automaticamente una violazione del principio di rotazione.

RTP e mandato non autenticato: quando l’irregolarità è sanabile?

Il TAR affronta anche la questione della forma del mandato. L’art. 68, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 prescrive la scrittura privata autenticata, ma la sua mancanza non comporta necessariamente la nullità del mandato. Secondo i giudici, la formalità serve a garantire la provenienza e la serietà dell’offerta.

La mancata autenticazione può giustificare l’esclusione quando sussistono incertezze sulla riferibilità dell’offerta o sulla sua serietà. Negli altri casi trova spazio il soccorso istruttorio. Nel caso concreto, l’accordo di raggruppamento era stato sottoscritto il 19 maggio 2026 e la documentazione permetteva di identificare chiaramente i componenti del RTP.

Anche l’indicazione della partecipazione in forma singola sulla piattaforma Sintel è stata considerata un errore materiale riconoscibile, superabile mediante l’esame della documentazione.

Quanto alla mancata consultazione di più professionisti, il TAR osserva che la procedura era stata qualificata fin dall’origine come affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del Codice, che consente l’affidamento anche senza consultazione di più operatori.

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