Tratto da: ANAC
Inconferibilità prima del decorso del periodo di raffreddamento. Il caso di un professionista che aveva lavorato al Piano Comunale di Protezione Civile, poi responsabile dell’area tecnica
Nel caso in cui un professionista, prima del decorso del periodo di raffreddamento, assuma un incarico di Responsabile ex art. 110, c. 1 del Tuel (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in un’amministrazione comunale, relativo allo stesso ufficio che ha esercitato poteri di regolazione e finanziamento dell’attività professionale svolta in precedenza, sussiste la violazione dell’art. 4, co. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità di incarichi dirigenziali esterni.
È quanto si evince dalla delibera Anac n. 371 del 2026, approvata dal Consiglio dell’Autorità il 23 settembre scorso, relativa al caso di conferimento degli incarichi a tempo determinato ex art. 110, c. 1 del Tuel, di elevata qualificazione, in qualità di funzionario tecnico (febbraio 2025) e per due volte di Responsabile (marzo 2025 e gennaio 2026) del Settore Tecnico Manutentivo di un Comune, a un professionista che aveva svolto svolto un incarico a favore della medesima amministrazione comunale.
L’istruttoria svolta ha permesso di evidenziare che gli incarichi attribuiti nel Comune al professionista ai sensi dell’art. 110, c. 1 del Tuel, in assenza di altra figura dirigenziale sovraordinata, appaiono rientrare nella definizione di incarichi dirigenziali esterni (art. 1, c. 2, lett. k), del d.lgs. n. 39/2013), considerando che comportavano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione. Gli incarichi di Responsabile erano stati conferiti nell’ambito del 3° Settore Area Tecnico Manutentiva, competente su tutte le attività dell’area tecnica svolte dal Comune, comprese quelle relative all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, svolte proprio da quel professionista dal 2019 al gennaio 2025, con carattere dunque di continuità e stabilità.
L’art. 4, c. 1, lett. c) del d.lgs. 39/2013 dispone infatti che “a coloro che, nell’anno precedente, (…) abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti: (…) c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento”.

