Tratto da: Ministero Interno 

Territorio e autonomie locali 23 Settembre, 2026
 
Categoria 05.02.04 Convocazione e presidenza
 
Sintesi/Massima Il consiglio può valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge.
Testo

(Parere n.21061 del 9/7/2026) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel riferire che i consiglieri di minoranza del Comune di … hanno richiesto l’intervento del prefetto ai sensi dell’art.39, comma 5, del d.lgs. n.267/2000, ha chiesto l’avviso di quest’ufficio in merito alla questione segnalata. In particolare, i consiglieri di opposizione, dopo aver saputo che il sindaco aveva revocato in data 1.04.2026 la delega all’assessore all’urbanistica, polizia locale e protezione civile, hanno chiesto, con nota del … al presidente di convocare il consiglio ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 ed art.37, comma 2, del regolamento del consiglio comunale, al fine di discutere le motivazioni della scelta del primo cittadino e le conseguenze di tale scelta sulle tempistiche relative all’approvazione del piano operativo nell’ambito del piano strutturale intercomunale. Il presidente non ha convocato il consiglio, ma l’argomento è stato discusso, in data 28 aprile scorso, durante una conferenza dei capigruppo ed in quella sede, a seguito di votazione, è stato deciso di non trattare la questione in assemblea consiliare tenuto anche conto che, già nella seduta consiliare del 14 aprile 2026, il presidente aveva rappresentato le motivazioni dei provvedimenti adottati. In data 30 aprile i consiglieri di minoranza sollecitavano la richiesta di convocazione del consiglio comunale, atteso che la votazione effettuata in sede di conferenza dei capigruppo non era da considerarsi valida, ma in sede di una successiva conferenza dei capigruppo, tenutasi in data 11 maggio 2026, il presidente ancora una volta difendeva la posizione assunta e non portava in consiglio l’argomento richiesto dai consiglieri di opposizione. Nel consiglio comunale del 12 maggio scorso è stato comunicato dal sindaco il nominativo del nuovo assessore all’urbanistica e alla polizia locale. Letta la nota del 27 maggio scorso del segretario generale dell’ente, il quale ha precisato che non era stata mai messa in discussione la legittimità della richiesta dei consiglieri di minoranza, ma la questione, probabilmente considerata superata per i motivi sopra esposti, non è stata portata in consiglio, si osserva quanto segue. In via generale, si rileva che il diritto ex art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 di richiedere la convocazione del consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri comunali, “è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (T.A.R. Puglia-sez.1, 25 luglio 2001, n.4278). In relazione ai motivi che determinano i consiglieri a chiedere la convocazione straordinaria dell’assemblea, occorre precisare che al presidente del consiglio spetta la sola verifica formale che la richiesta provenga dal prescritto numero di consiglieri (o dal sindaco) non potendo comunque sindacarne l’oggetto. In tal senso, la giurisprudenza in materia si è espressa con orientamento costante nel senso che spetta solo al consiglio la verifica circa la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, salvo che non si tratti di oggetto che, in quanto illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’assemblea, in nessun caso potrebbe essere posto all’ordine del giorno. Ciò premesso, le uniche ipotesi per le quali l’organo che presiede il consiglio comunale può omettere la convocazione dell’assemblea sono la carenza del prescritto numero di consiglieri oppure la verificata illiceità, impossibilità o manifesta estraneità dell’oggetto alle competenze del consiglio. È opportuno evidenziare che una determinata questione rientra nella competenza del consiglio comunale quando fa riferimento agli atti fondamentali espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 42 del TUOEL, o quando rientri nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di cui al comma 1 del medesimo articolo 42, con la possibilità, quindi, che la trattazione da parte del collegio non debba necessariamente sfociare nell’adozione di un provvedimento finale. Nel caso in esame, sia l’articolo 10, comma 5, dello statuto dell’ente che l’articolo 37, comma 2, del regolamento del consiglio comunale riportano quanto dispone l’articolo 39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 secondo cui il presidente del consiglio è tenuto a convocare l’assemblea consiliare quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. In base al quadro normativo sopra delineato, si ritiene che solo il consiglio possa valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare nell’ambito delle prerogative ad esso riconosciute dalla legge; pertanto, nel caso in esame, sussiste l’obbligo di convocazione del consiglio da parte del presidente al fine di iscrivere all’ordine del giorno quanto richiesto dai consiglieri di minoranza, ciò sulla base della normativa statale sopra citata e della normativa di cui l’ente locale si è dotato.

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