Tratto da Camera Amministrativa dell’Insubria
Ai sensi degli artt. 35 e 36 D. Lgs. 36/2023, gli offerenti non definitivamente esclusi e classificatisi tra i primi cinque in graduatoria sono legittimati ex lege all’accesso integrale agli atti di gara, senza necessità di dimostrare un interesse concreto e attuale. La stazione appaltante non può pertanto oscurare i dati personali contenuti nella documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, salva la sola possibilità di oscurare, in tutto o in parte, l’offerta tecnica su motivata richiesta dell’operatore economico interessato, accolta ai sensi dell’art. 35, c. 4, lett. a), e dell’art. 36, c. 3, del D. Lgs. 36/2023.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4181 dell’8 settembre 2026 – Pres. Russo, Est. Caccamo

