tratto da fiscooggi.it

Prima della decadenza o del giudicato l’autotutela è sempre possibile

Il potere di annullare il proprio atto, al pari della potestà impositiva, ha base costituzionale e persegue l’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi

Se il termine di decadenza per l’accertamento del tributo non è ancora decorso e non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, l’amministrazione può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed esercitare l’autotutela sostitutiva

SINTESI. Secondo questa Corte, in tema di accertamento tributario, il potere di autotutela tributaria, le cui forme e modalità sono disciplinate dall’art. 2-quater, comma 1, D.L. n. 564 del 1994, conv. dalla legge n. 656 del 1994 e dal successivo D.M. n. 37 del 1997, di attuazione, e, con decorrenza dal 18 gennaio 2024, dagli artt. 10-quater e 10-quinquies, legge n. 212 del 2000, trae fondamento, al pari della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell’interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati; di conseguenza, l’Amministrazione finanziaria, ove non sia decorso il termine di decadenza per l’accertamento previsto per il singolo tributo e sull’atto non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, può legittimamente annullare, per vizi sia formali che sostanziali, l’atto impositivo viziato ed emettere, in sostituzione, un nuovo atto anche per una maggiore pretesa (S.U. n. 30051 del 2024; già in precedenza Cass. n. 7751 del 2019 aveva affermato che il potere di autotutela cd. sostitutiva – può essere esercitato, ai sensi dell’art. 2 quater, del D.L. n. 564 del 1994, conv. in L. n. 656 del 1994, anche durante il giudizio di impugnazione proposto contro detto atto, trovando il suo fondamento nel cd. “principio di perennità” della potestà amministrativa).

Ordinanza n.  24037 del 26 luglio 2026 (udienza del 23 giugno 2026)
Cassazione civile, sezione V – Presidente Di Pisa Fabio
Autotutela tributaria 

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