Tratto da EIUS
In tema di procedure per l’affidamento di contratti pubblici, l’obbligo dell’operatore economico di comunicare alla stazione appaltante fatti e provvedimenti potenzialmente rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara non riveste carattere generale, ma sussiste soltanto con riguardo a quelli che concretino una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»); onde l’omessa dichiarazione di una posizione tributaria che non integra una violazione grave secondo dette disposizioni non può, di per sé, comportare l’esclusione dalla gara.

