tratto da mauriziolucca.com

La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

Il conflitto di interessi

Secondo un orientamento ANAC (FAQ 10.1, aggiornate al 26 marzo 2021) la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un pubblico funzionario che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è preposto (interferenze relazionali): la gestione del conflitto di interessi è espressione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa[1].

È noto che la corruzione (la cattiva amministrazione) è alimentata dal conflitto di interessi, e dove vi sono interessi non sempre viene rispettato il dovere di lealtà (ex comma 2, dell’art. 54 Cost.) che esige di presidiare l’integrità senza discriminazioni e disparità di trattamento, ossia senza violare una sommatoria di principi costituzionali, tra i quali l’obbligo di uguaglianza e solidarietà (ex artt. 2 e 3 Cost.): canoni etici del “giusto” (colui che opera con giustizia, ARISTOTELE, Etica Nicomachea).

L’interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l’interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o derivante da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell’azione amministrativa.

La “Guida pratica OLAF” elaborata dall’OCSE stabilisce che: «un ‘conflitto di interessi’ implica un conflitto tra la missione pubblica e gli interessi privati di un funzionario pubblico, in cui quest’ultimo possiede a titolo privato interessi che potrebbero influire indebitamente sull’assolvimento dei suoi obblighi e delle sue responsabilità pubblici».

L’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione europea (regolamento n. 966/2012), chiarisce, a sua volta, che: «esiste un conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni di un agente finanziario o di un’altra persona di cui al paragrafo 1, è compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d’interessi con il destinatario».

Sul piano dell’analisi economica del diritto, il conflitto di interessi non consiste in comportamenti dannosi per l’interesse funzionalizzato ma in una condizione giuridica o di fatto dalla quale scaturisce un rischio di siffatti comportamenti, un rischio di danno.

Le situazioni di conflitto d’interesse, nell’ambito dell’ordinamento pubblicistico, non sono tassative, ma possono essere rinvenute volta per volta, in relazione alla violazione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dall’art. 97 Cost.[2], ed, invero, una definizione univoca e generale che preveda analiticamente tutte le ipotesi di tale fattispecie, non è presente ma, secondo la giurisprudenza il conflitto di interessi costituisce quella condizione giuridica che si verifica quando, all’interno di una PA, lo svolgimento di una determinata attività sia affidato ad un funzionario che è contestualmente titolare di interessi personali o di terzi, la cui eventuale soddisfazione implichi necessariamente una riduzione del soddisfacimento dell’interesse dell’Amministrazione[3].

L’adagio postula che ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, al principio generale (di matrice costituzionale) di imparzialità e di trasparenza, tanto che le regole sull’incompatibilità (quelle che esigono l’astensione), oltre ad assicurare l’imparzialità dell’azione amministrativa, sono rivolte anche ad assicurare il prestigio della Pubblica Amministrazione, ponendola al di sopra di ogni sospetto, indipendentemente dal fatto che la situazione incompatibile abbia in concreto creato o non un risultato illegittimo[4].

Se la nozione di conflitto di interessi potrebbe presentare un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale (ex art. 6 bis della legge 241/1990), l’evoluzione normativa, ad opera dell’art. 16, Conflitto di interessi, del d.lgs. n. 36/2023, ha posto in discussione la cit. “potenzialità” da valutarsi (diversamente) nel concreto (un onere probatorio): richiede che “la minaccia” all’imparzialità e indipendenza (terzietà) deve «essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro».

Sul piano normativo il conflitto d’interessi deve essere concreto e presuppone la titolarità di un interesse privato in capo al funzionario pubblico che procede, in proprio o per conto di terzi, tale da ingenerare un pericolo serio per l’imparzialità dell’azione amministrativa e per il corretto perseguimento dell’interesse pubblico[5]: l’ipotesi del conflitto di interessi non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata in concreto sulla base di prove specifiche[6].

Il conflitto d’interessi, nei suoi termini essenziali valevoli per ciascun ramo del diritto, si individua nel contrasto tra due interessi facenti capo alla stessa persona, uno dei quali di tipo “istituzionale” (primario) ed un altro di tipo personale (secondario, utilitaristico).

L’art. 78 del TUEL

Ne deriva, inoltre, che nel caso in cui un soggetto (Consigliere comunale) abbia partecipato ad una delibera che avrebbe dovuto astenersi perché in conflitto di interessi, non è necessario operare la c.d. “prova di resistenza[7]: ove ricorra una simile evenienza, la delibera del collegio deve ritenersi sempre illegittima, in quanto i soggetti interessati alle deliberazioni assunte dagli organi collegiali di cui fanno parte devono evitare di partecipare finanche alla discussione, potendo condizionare nel complesso la formazione della volontà assembleare[8].

In termini diversi, è del tutto ininfluente che l’Ente abbia proceduto in modo imparziale, ovvero che non sussista prova che nelle sue determinazioni sia stato condizionato dalla partecipazione di soggetti portatori di interessi personali diversi, atteso che l’obbligo di astensione per incompatibilità è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (ex art. 97 Cost.), al quale ogni PA deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione[9].

Puntualmente, l’art. 78, Doveri e condizione giuridica, del d.lgs. n. 267/2000, dove aver chiarito al comma 1, che «il comportamento degli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», esprime, al comma 2, il precetto disponendo «gli amministratori… devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado».

Ai fini dell’astensione degli amministratori locali occorre vi sia una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della delibera che sia va a discutere e votare e specifici interessi propri dei partecipanti alla seduta[10], ed inoltre, l’obbligo di allontanamento dalla seduta, in quanto dettato al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, sorge per il solo fatto che l’amministratore rivesta una posizione suscettibile di determinare, anche in astratto, un conflitto di interesse, a nulla rilevando che lo specifico fine privato sia stato o meno realizzato e che si sia prodotto o meno un concreto pregiudizio per la PA: orientamento (come si avrà modo di constatare dalla sentenza) che trova una nuova conformazione, dovendo – anche in questo caso – fornire la prova.

A ben vedere, se il conflitto di interessi deve essere provato, pare corretto ammettere che il Consigliere comunale debba eventualmente chiarire l’assenza del conflitto quando il caso trattato metta in discussione la sua potenzialità: un onere di trasparenza che includerebbe una dichiarazione di assunzione di responsabilità nell’assicurare l’assenza di un qualche interesse, dovendo sempre mirare a quell’immagine imparziale che l’Amministrazione, l’amministratore, deve mantenere nella gestione dei beni pubblici.

I precedenti dell’allontanamento

Giova rammentare i riscontri normativi datati (ante Costituzione) ma significativi sull’obbligo di allontanamento:

  • 290 del RD n. 148/2015: «I consiglieri, gli assessori, i deputati provinciali e i membri della Giunta provinciale amministrativa debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d’interesse proprio, o d’interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministranze od appalti di opere nell’interesse dei corpi cui appartengono, o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela
  • 279 del RD n. 383/1934: «Gli amministratori dei comuni, delle provincie e dei consorzi, nonché i consultori e i membri della Giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d’interesse proprio, o d’interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari. Le disposizioni, di cui ai comma precedenti, si applicano anche al segretario del comune, della provincia e del consorzio»[11].

Votazioni possibili

Sotto il profilo del collegamento tra interessi primario (quello istituzionale) e secondario (quello personale) quando la delibera non incide direttamente su interessi di parenti o affini all’amministratore non può ritenersi illegittima, in quanto non è sufficiente a tal fine la circostanza che parenti entro il quarto grado siano proprietari di fondi confinanti (ipotesi trattata), dovendo dare un’adeguata contezza e provare il concreto vantaggio che la delibera avrebbe comportato in favore dei soggetti che si sarebbero dovuto astenere[12].

In merito al cit. obbligo di astensione, si deve ritenere che da un lato, questo vada ravvisato in presenza delle stringenti condizioni stabilite dalla norma, e, dall’altro che, non possa configurarsi nel caso in cui le delibere consiliari si limitino:

  • all’approvazione dei criteri tecnico urbanistici;
  • dei principi informatori delle scelte urbanistiche compiute;
  • e degli obiettivi generali della disciplina adottata;
  • nonché, quindi, dell’insieme del territorio comunale e delle frazioni, non avendo, invece, riguardo direttamente ad interessi particolari[13].

Una possibile soluzione in presenza del conflitto di interessi (specie nei Comuni di medie e piccole dimensioni), con riguardo agli effetti dell’obbligo di astensione in sede di votazione dello strumento urbanistico dei consiglieri, la giurisprudenza[14] ha ritenuta legittima l’approvazione dello strumento urbanistico per parti separate, con l’astensione per ciascuna di esse di coloro che in concreto vi abbiano interesse, purché a ciò segua una votazione finale dello strumento nella sua interezza; si è aggiunto anche che in tale ipotesi a quest’ultima votazione non si applicano le cause di astensione, dal momento che sui punti specifici oggetto del conflitto di interesse si è già votato senza la partecipazione dell’amministratore in conflitto[15].

L’eventuale posizione di conflitto di interessi nella quale si trovi taluno degli amministratori locali, che avrebbe dovuto astenersi dal partecipare al voto sullo strumento urbanistico generale, in quanto proprietario o parente di uno dei proprietari dei suoli direttamente coinvolti dalle scelte urbanistiche con esso effettuate, non determina l’integrale caducazione del piano, ma vizia unicamente le parti concernenti i suoli interessati dall’obbligo di astensione violato, con la conseguenza che il vizio può essere fatto valere soltanto da chi dimostra di essere titolare di uno specifico e qualificato interesse ancorato a situazioni di collegamento con detti suoli[16].

La illusoria scriminante

A margine non è possibile pretendere in sede di interlocuzione con il Segretario comunale che questi garantisca sulla base della formulazione di un quesito l’assenza del conflitto di interessi del Consigliere comunale interrogante, valutazioni che spettano al singolo e non possono essere traslate a terzi, quale esimente o scriminante della condotta personale; semmai la risposta non può che contenersi in termini astratti, essendo un obbligo del Consigliere da una parte, essere informato e informarsi sugli argomenti posti all’ordine del giorno del Consiglio comunale, dall’altra, verificare nel concreto le interessenze personali, e nel dubbio astenersi.

I divieti per la Giunta comunale

Il comma 3, dell’art. 78 del TUEL, dispone che «i componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato», segnando un dovere di limitazione della propria attività lavorativa, non trattandosi di una ipotesi di incompatibilità.

In questo senso, la prassi ministeriale[17] ha sempre ravvisato che tale norma non integra un’incompatibilità tipica, ma una mera controindicazione eventualmente sanzionabile solo a livello professionale, rilevando che l’astensione (per incompatibilità) opera ogni qualvolta l’amministratore si trovi, rispetto al contenuto provvedimentale, in una posizione che richiede estraneità di valutazioni, ossia una effettiva posizione di terzietà non rinvenibile in presenza di interessi «propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado».

Invero, la norma non viene rivolta all’esercizio della professione nella dimensione che viene valorizzata dall’art. 348, Esercizio abusivo di una professione, cod. pen., quanto, piuttosto, allo svolgimento delle funzioni dei componenti della Giunta comunale (e tra essi al Sindaco), onde tutelare l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e così prevenire conflitti di interesse tra le funzioni ricoperte dagli amministratori pubblici e quelle dai medesimi soggetti esercitate in forma privata: la finalità della norma emerge là dove la stessa fa riferimento al localizzato “dovere di astensione” del professionista ed alla valenza di tale dovere rivolto, non già ad una determinata categoria professionale, ma, in generale, “all’esercizio dell’attività professionale”, sintagma che in realtà non è perfettamente inquadrabile nella fattispecie di cui all’art. 348 cod. pen., tanto da rendere abusivo l’esercizio in forma privata di qualsiasi attività che inerisca genericamente alla materia dell’urbanistica, dell’edilizi e dei lavori pubblici.

La fonte del comma 3, dell’art. 78 cit., non delinea un’ipotesi di sospensione ex lege, a carattere temporaneo e territoriale, operante nell’alveo della norma penale in bianco di cui all’art. 348 cod. pen., costituendo piuttosto una limitazione, territoriale e cronologicamente individuata, afferente alle modalità di esercizio della professione in alcun modo incidente sulla capacità originaria del soggetto di esercitare la professione, oltre il confine comunale: la norma rimarca il solo aspetto deontologico derivante dal dovere di astensione che grava sul professionista, senza alcuna incisione sulla capacità professionale, ambito tutelato dagli ordini professionali cui è attribuito il potere di gestire i relativi albi[18].

La responsabilità erariale

Una volta accertata la votazione in conflitto di interessi, la condotta dolosamente o colposamente o comunque con inescusabile leggerezza funzionale, espone il Consigliere comunale a responsabilità erariale per i costi sostenuti dall’Amministrazione per l’esercizio dell’autotutela e dell’adozione del nuovo iter (reiterazione) per l’approvazione degli atti (caso riferito ad una variante urbanistica); procedure del tutto non necessaria se il Consigliere si fosse astenuto doverosamente[19].

Fatto

Un privato, soggetto a procedura espropriativa di un’area di proprietà per destinarla a parcheggio pubblico, impugna la variante urbanistica necessaria per l’adozione dell’intervento (ed una serie di deliberazioni, collegate), e tra i motivi del gravame riferisce che un Consigliere comunale, fratello proprietario di un’unità abitativa interessata, ha partecipato e votato in occasione di quasi tutte le sedute relative alle delibere impugnate.

L’atto risulterebbe illegittimo in quanto l’Amministrazione non avrebbe contestato il rapporto di parentela afferente ad una variante a contenuto specifico riferita ad una porzione limitata del territorio (quella ricompresa nella proprietà del parente), ed era onere del presidente del Consiglio verificare l’assenza di posizioni di interesse, restando irrilevante l’esito della votazione (la c.d. cit. prova di resistenza).

L’Amministrazione a difesa osserva che il decreto legislativo n. 267/2000 distingue tra atti puntuali e atti generali in materia urbanistica, essendo necessaria per i secondi una correlazione immediata e diretta con uno specifico interesse dell’amministratore o dei parenti, aspetto di interesse economico prospettato non dimostrato.

Merito

Il GA, con riferimento al dedotto conflitto di interessi, rileva che la relativa censura appare inammissibile o comunque infondata (compensate le spese):

  • INAMMISSIBILE per difetto di specificità, poiché la prospettazione non reca un’allegazione sufficientemente puntuale in ordine agli elementi costitutivi del lamentato conflitto: non risulta adeguatamente individuato il bene del terzo asseritamente avvantaggiato, né è stato chiarito in modo concreto, puntuale e inequivocabile in che cosa consisterebbe il vantaggio specifico derivante dalla trasformazione progettuale dell’area:
  • L’OBBLIO DI ASTENSIONE, di cui all’art. 78, comma 2, del decreto legislativo n. n. 267/2000 non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, salvo il caso in cui sussista «una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado»[20]: serve la dimostrazione del collegamento che difetta nel caso di specie; di converso, l’astensione è doverosa solo quando tale correlazione sia concreta, immediata e specifica, non essendo sufficiente una utilità riflessa, mediata o meramente ipotetica[21].

A fondamento della decisione, osserva che la variante concerne un intervento viario e di sistemazione stradale inserito in un contesto più ampio di riassetto urbano, dove l’utilità indiretta – il vantaggio del familiare del consigliere comunale – non è stato dimostrato mancando di «allegare elementi tali da dimostrare quella stretta correlazione immediata e diretta richiesta dall’art. 78 del decreto legislativo n. 267/2000. Viene quindi in rilievo una prospettazione che, al più, allude a un vantaggio di fatto eventuale e mediato, non idoneo a integrare la fattispecie legale del conflitto di interessi rilevante».

A rafforzare l’esigenza indimostrata della correlazione diretta, il Tribunale ritiene che «assume rilievo decisivo la circostanza che il voto del consigliere abbia riguardato deliberazioni relative a una porzione delimitata del territorio, giacché anche in presenza di atti urbanistici puntuali o localizzati è necessario provare specificamente il nesso diretto tra contenuto della deliberazione e interesse personale o familiare» (prova che nella specie difetta).

La dimostrazione

La sentenza, anche recependo gli orientamenti formatesi dopo l’approvazione del Codice dei contratti (dove all’art. 16, «in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto»), acclara che il conflitto di interessi deve essere concreto, valutabile e individuato, dando una lettura sostanzialistica della norma, non potendosi arrestare ad una dichiarazione di potenzialità, anzi è richiesta la prova da parte di chi contesta la violazione dell’obbligo di astensione: è onere del ricorrente dimostrare tale correlazione in modo specifico e apprezzabile[22].

Si conferma la costante giurisprudenza, secondo la quale l’invalidità dell’atto adottato da un organo collegiale può derivare da tali vizi solo in presenza di una comprovata incidenza concreta sull’imparzialità e sul corretto svolgimento del procedimento: non è sufficiente la mera allegazione di un interesse personale o familiare in astratto, ma occorre dimostrare, con elementi puntuali e specifici, che la partecipazione del Consigliere abbia condizionato in modo determinante l’esito della deliberazione[23].

In definitiva, la lettura della norma risente dell’influsso del Codice dei contratti pubblici, elaborato dall’esegesi giurisprudenziale, postulando un principio di verità applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, compresi quelli di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici: il rischio di imparzialità non può essere contestato in via astratta (la c.d. potenzialità) ma richieste l’effettività dell’evento, una dimostrazione non ipotetica ma basata su allegazioni probatorie, fatti oggettivi dai quali si dimostra il legame tra soggetti e l’interesse coeso, che avrebbe imposto l’astensione.

Le incompatibilità di condotta, non per ragioni di opportunità ma per la correlazione diretta tra vantaggi e votazione (interessi attuali, diretti e specifici sull’oggetto della deliberazione)[24], rendono la decisione viziata dalla presenza del/i votante/i in conflitto di interessi, travolgendone l’esito: come criterio generale, l’atto assunto in violazione dell’obbligo di astensione è annullabile in toto e non solo per la parte eventuale del provvedimento che riguardi il solo componente incompatibile[25].

[1] Per una compiuta disamina si rinvia, FERRARINI, Lettura per l’estate: dove stanno le persone quando sono in conflitto di interessi?, spazioetico.com, 13 agosto 2026.

[2] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 19 settembre 2006, n. 5444.

[3] Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2022, n. 2069.

[4] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 563; TAR Lazio, Roma. sez. I, 23 febbraio 2024, n. 3669.

[5] TAR Valle D’Aosta, 25 agosto 2025, n. 29.

[6] Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2024, n. 6211

[7] Non rileva che il consigliere abbia proceduto in modo imparziale, ovvero senza condizionamenti, essendo l’obbligo di astensione per incompatibilità, espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza, al quale ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione, Cons. Stato, sez. II, 10 settembre 2020, n. 5423. Il concetto di “interesse” comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione di una delibera, Cons. Stato, sez. IV, 4 novembre 2003, n. 7050. A nulla rileva il fine specifico di realizzare l’interesse privato e/o il concreto pregiudizio dell’Amministrazione pubblica, Cons. Stato, sez. IV, 26 maggio 2003 n. 2826.

[8] Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970.

[9] Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3744.

[10] Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 giugno 2007 n. 3385 e 25 settembre 2014, n. 4806.

[11] Cfr. Cons. Stato, sez. VII, 22 gennaio 2024, n. 652; sez. IV, 23 aprile 2025, n. 3502; sez. II, 10 settembre 2020, n. 5423.

[12] Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 1705/2026.

[13] Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2008, n. 931.

[14] Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2026, n. 3777

[15] Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, n. 3663 e 22 giugno 2004, n. 4429.

[16] Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2022, n. 10731.

[17] Ministero Interno, parere 5 novembre 2014, Class. 15900/TU/00/78, 25 novembre 2014.

[18] Cass. pen., sez. VI, 15 luglio 2025, n. 25937. Si ricava, a contrario, che eventuali conseguenze dovranno trovare copertura sul piano deontologico (quello professionale) dei singoli albi/ordini di appartenenza, costituendo un impedimento all’esercizio dell’attività professionale all’interno del territorio in cui viene a svolgere il mandato pubblico, salvo e impregiudicato gli ulteriori limiti (quelli previsti dall’art. 78 del TUEL) che operano per tutti gli amministratori, senza alcuna distinzione, ovvero senza alcun ancoraggio al lavoro svolto subordinato o autonomo, LUCCA, Attività professionale dell’assessore e limiti in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici, LexItalia.it, n. 8, 28 agosto 2022.

[19] Corte conti, sez. II Appello, 4 giusto 2026, n. 99.

[20] Cfr. TAR Piemonte, sez. I, 22 luglio 2025, n. 1254.

[21] Cons. Stato, sez. IV, sentenze nn. 6193/2019 e 693/2011.

[22] Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2025, n. 1991.

[23] TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 13 maggio 2025, n. 1042.

[24] Deve essere dimostrato come immediato e diretto rispetto alla delibera adottata: la mancata astensione comporta illegittimità procedimentale solo se si prova che essa ha influenzato il contenuto del provvedimento divergendo dal fine di interesse pubblico, TAR Campania, Napoli, sez. VII, 17 febbraio 2026, n. 1151.

[25] Vedi, TAR Calabria, Reggio Calabria, 17 marzo 2026, n. 196.

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