Tratto da EIUS

In tema di edilizia e urbanistica, l’obbligazione di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione assunta da colui che stipula una convenzione edilizia è propter rem, nel senso che essa va adempiuta non solo da colui che tale convenzione ha stipulato, ma anche da colui, se soggetto diverso, che richiede la concessione edilizia; sicché colui che realizza opere di trasformazione edilizia e urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa, ha nei confronti del Comune gli stessi obblighi che gravano sull’originario concessionario ed è con quest’ultimo solidalmente obbligato per il pagamento degli oneri di urbanizzazione (la natura reale dell’obbligazione in esame riguarda, dunque, i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione, e quelli che realizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa). ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 1952/2024, e sez. IV, sent. n. 4853/2025, entrambe in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione IV, 6 luglio 2026, n. 5393

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