Tratto da GiurisprudenzaAppalti
Nel respingere l’appello il Consiglio di Stato ricorda come l’articolo 108 comma 9 sancisca l’obbligo di dichiarare la totalità dei costi della manodopera e di sicurezza, non di esporre nel dettaglio le singole componenti.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 24/08/2026, n. 6596:
Ai sensi dell’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, norma della quale l’appellante assume la violazione, “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”, indicazione che è incontestabilmente presente nell’offerta del RTI aggiudicatario. La norma, val la pena evidenziare, pone espressamente l’obbligo di dichiarare la totalità dei costi in questione, non anche di esporne nel dettaglio le singole componenti.
Cosa del tutto diversa è invece la congruità dei costi indicati (aspetto che esula dalla portata della norma in questione), su cui invece si incentra – nella sostanza – il motivo di doglianza, aspetto quest’ultimo rimesso all’apprezzamento tecnico-discrezionale dei competenti organi della stazione appaltante; in particolare, la xxx lamenta che la stazione appaltante “avrebbe dovuto verificare la congruità dell’importo indicato, richiedendo chiarimenti idonei a dimostrare l’effettiva copertura di tutte le voci di costo”, senza però neppure fornire la prova della manifesta incongruità (etc.) di quanto indicato in offerta.
Più in generale, neppure esiste un obbligo di attivazione automatica della verifica di anomalia a carico della stazione appaltante, trattandosi pur sempre – in difetto di specifici obblighi impositivi di legge, quali quelli cd. di sbarramento automatico – di un iter procedimentale facoltativo per l’amministrazione.
Ai sensi dell’art. 110, comma primo del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell’articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l’avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione”: l’instaurazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia è dunque prevista solo in presenza di “elementi specifici” che risultino sintomatici del possibile squilibrio economico dell’offerta, elementi che da un lato non sono stati evidentemente ravvisati dalla stazione appaltante nell’esercizio delle valutazioni tecnico-discrezionali che le competono e che, dall’altro, parte appellante omette di individuare.

