Edilizia e urbanistica – Condono – Aggiudicazione in procedure esecutive – Termine per la domanda – Decorrenza – Oggettiva non conoscibilità dell’abuso
Ai sensi dell’art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, il termine di centoventi giorni per la presentazione della domanda di sanatoria, da parte dell’aggiudicatario di un immobile trasferito nell’ambito di una procedura esecutiva, decorre dalla data dell’atto di trasferimento. Solo in via eccezionale il dies a quo può essere posticipato ove l’abuso non sia oggettivamente conoscibile, mentre restano irrilevanti la mancata conoscenza soggettiva dell’abuso, la sua non agevole percepibilità o la buona fede dell’aggiudicatario. L’onere di dimostrare l’oggettiva non conoscibilità dell’abuso grava sull’interessato che invochi la posticipazione del termine. (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 8 agosto 2024, n. 7066
Consiglio di Stato, sezione II, 3 giugno 2026, n. 4395 – Pres. Forlenza, Est. Frigida

