Tratto da EIUS

Sebbene le valutazioni di compatibilità paesaggistica costituiscano espressione di discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione, tuttavia ciò non solleva quest’ultima dall’onere di esplicitare in modo puntuale le ragioni per le quali lo specifico intervento sottoposto al suo esame risulti incompatibile coi valori paesaggistici tutelati. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 2067/2022; TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 301/2024; TAR Veneto, sez. II, sentt. nn. 55/2025 e 809/2022.

Consiglio di Stato, sezione VI, 23 giugno 2026, n. 4977

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