di Matteo Barbero
Il recente decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 12 giugno 2026, da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, al di là del suo contenuto tecnico, fa molto riflettere sulle prospettive della contabilità pubblica.
Il provvedimento dà attuazione all’art. 1, comma 661, della l 199/2025 (Legge di bilancio) 2026, che ha demandato al MEF la ridefinizione delle modalità di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l’acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato.
Si tratta di una previsione strettamente collegata alla revisione, prevista dalla stessa legge citata, dell’algoritmo di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità con l’introduzione del c.d. metodo accelerato finalizzato ad alleggerire l’accantonamento a preventivo negli enti che migliorano la propria capacità di riscossione.
In contropartita, è stato previsto uno stringente monitoraggio sull’andamento delle situazioni creditorie e debitorie che adesso ha trovato la sua base informativa. A tal fine, il provvedimento appena pubblicato modifica il dm 12 maggio 2016, che disciplina modalità e termini di trasmissione dei dati alla BDAP.
Fino a oggi, i dati analitici dei residui potevano essere trasmessi fermandosi al quarto livello del piano dei conti finanziario. A seguito della novella, invece, occorrerà spingersi fino al livello più di dettaglio, ossia, come detto, il quinto.
Ciò varrà sia per i residui iniziali che per quelli risultanti dalle operazioni di riaccertamento ordinario. Ad esempio, per i tributi occorrerà distinguere i residui derivanti dall’attività ordinaria di gestione da quelli generati da attività di verifica e controllo. Sul lato della spesa, utenze e canoni andranno suddivisi fra telefonia fissa e mobile, accesso a banche dati e a pubblicazioni on line, energia elettrica, acqua, gas, spese di condominio e altro.
Le nuove modalità di trasmissione si applicheranno a partire dal rendiconto dell’esercizio 2026, da approvare entro il prossimo 30 aprile. Per quella data gli applicativi informatici dovranno essere adeguati alle nuove necessità. La novità deve essere analizzata anche nella prospettiva dell’accrual.
In questo ambito, il nuovo piano dei conti multidimensionale sembra muoversi in direzione diametralmente opposta, prevedendo una maggiore aggregazione dei dati rispetto alla analiticità dell’attuale piano dei conti integrato.
Quest’ultimo oggi alimenta la matrice di correlazione da cui derivano i dati analitici della contabilità economico-patrimoniale, con un meccanismo che la riforma punta a superare per introdurre registrazioni autonome di partita doppia.
È però evidente la necessità di evitare due pesi e due misure, mantenendo una contabilità finanziaria iper dettagliata affiancata ad una civilistica molto aggregata.
Forse, per questo il recente dl 107/2026, nel delineare la road map futura dell’accrual, prevede, all’art. 9, comma 4, che “In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto” si possano prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti multidimensionale, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. È chiaro che i due percorsi (quello della contabilità finanziaria e quello dell’accrual) dovranno viaggiare in parallelo.
Ma occorre chiedersi se ha senso un livello di dettaglio così esasperato su entrambi i piani. Se l’accrual deve diventare (come ci viene ricordato a ogni piè sospinto) il sistema di rendicontazione principale (perché, fra l’altro, la contabilità finanziaria è accusata di non rappresentare adeguatamente crediti e debiti) perché intestardirsi così tanto sullo spacchettamento dei residui?

